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Finanza digitale: l’attuazione in Italia del Regolamento Europeo sulle infrastrutture DLT

Come sarà il registro per la circolazione digitale previsto dal Regolamento DLT per avviare il nuovo mercato degli strumenti finanziari con tecnologia blockchain? Chi ne sarà il responsabile e con quali obblighi? E qual è l'orientamento della Consob? Ecco opzioni e difficoltà del nuovo modo di fare finanza

Salvatore Furnari
Furnari-S

Il 16 maggio 2023 è entrato in vigore il d.l. 17 marzo 2023 n. 25, convertito con modificazioni dalla l. 10 maggio 2023, n. 52, che attua il Regolamento (UE) 2022/858 (c.d. Regolamento DLT). Dichiarato scopo del Regolamento DLT è l’istituzione di un pilot regime previsto a favore delle infrastrutture di mercato che impiegheranno la tecnologia blockchain/DLT.

In attuazione delle competenze regolamentari attribuite dal decreto, il 10 luglio 2023 la Consob ha pubblicato un documento per la consultazione avente ad oggetto proprio una bozza del “Regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari”.

1 La definizione di registro per la circolazione digitale

L’aspetto più innovativo del d.l. 17 marzo 2023 n. 25 è, senza dubbio, la possibilità di emettere “strumenti finanziari digitali” definiti come le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli di debito fra cui quelli emessi dalle s.r.l., gli strumenti del mercato monetario, le azioni e le quote di organismi di investimento collettivo che saranno “emessi” su un “registro per la circolazione digitale”.

Nel fornire la definizione di “registro per la circolazione digitale” il decreto si limita a rimandare alla definizione fornita dal Regolamento DLT secondo cui un “registro distribuito” è un “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”.

Oltre al mero richiamo definitorio, il decreto si limita a dettare le caratteristiche che il registro deve possedere affinché sia possibile emettere strumenti finanziari digitali. Ai sensi dell’art. 4 del decreto, il registro deve poter svolgere tre compiti principali:

  • assicurare “l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità” delle informazioni che riguardano la titolarità, i trasferimenti e la costituzione di vincoli sugli strumenti, impedendone sia la perdita che la modifica non autorizzata;
  • consentire, anche indirettamente, di identificare i titolari delle scritturazioni; nonché
  • garantire l’accesso a queste informazioni alla Consob e alla Banca d’Italia.

2 Il responsabile del registro

Il decreto richiede che il registro sia “detenuto”da un soggetto “identificabile”. Ai sensi dell’art. 3 questo ruolo può essere svolto, oltre che da una Infrastruttura DLT (come definite dal Regolamento DLT), anche dalla Banca d’Italia, dal Ministero dell’Economia, oppure da un c.d.“responsabile del registro”.

Viene così introdotto un nuovo intermediario pseudo-finanziario in quanto il ruolo che dovrà svolgere sarà inquadrabile come a metà fra un’attività finanziaria1 e una avente per oggetto l’offerta di servizi tecnologici. Il ruolo di responsabile del registro può essere ricoperto da “l’emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall’emittente” che sia iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

In particolare, l’art. 19 del decreto specifica l’elenco di soggetti che, potendo essere iscritti in questo elenco, possono svolgere questo ruolo. Questi sono: i) le banche, le imprese di investimento2 e i gestori dei mercati con riferimento agli strumenti finanziari digitali anche di terzi; ii) altri intermediari finanziari3 ma solo con riferimento agli strumenti emessi dagli stessi o da società del gruppo di appartenenza; iii) gli emittenti con riferimento agli strumenti finanziari digitali dagli stessi emessi; nonché, iv) altri soggetti purché stabiliti in Italia4. Sono iscritti di diritto i depositari centrali che vogliono svolgere l’attività di responsabile in via accessoria5.

Con riferimento al regime di responsabilità, il responsabile del registro risponde solamente nei confronti dell’emittente nonché del soggetto a favore del quale sono effettuate o dovrebbero essere effettuate le scritturazioni e solo qualora queste siano errate in quanto false, capaci di indurre in errore o risultato di una omissione. La norma specifica, però, che la responsabilità è esclusa qualora il responsabile dia prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Da ciò ne discende che dovrà considerarsi esente da responsabilità qualora il danno sia stato causato da un problema della rete DLT di riferimento.

Ovviamente, ciò è vero sempre che il responsabile del registro si sia attenuto e abbia rispettato tutte le regole organizzative specificamente richieste dallo stesso decreto.

Fra i presidi introdotti si segnala, in particolare, oltre all’obbligo di garantire la correttezza, la completezza e il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nel registro, anche quello di garantire la sicurezza del sistema informatico di riferimento, con particolare riguardo agli obblighi di antiriciclaggio.

L’art. 14, in particolare, introduce anche l’obbligo di redigere una “policy di transizione” che provveda a gestire la circolazione degli strumenti finanziari digitali in caso di cessazione del registro o di cancellazione dall’apposito elenco del responsabile. Il responsabile del registro deve, altresì, adottare sistemi informatici che, oltre ad assicurare la continuità operativa, impediscano l’utilizzo degli strumenti finanziari digitali a soggetti diversi da quelli legittimati e che il numero degli strumenti emessi non sia modificabile. Ai sensi del successivo art. 15, poi, il responsabile dovrà sempre consentire la possibilità di mutare la forma di circolazione degli strumenti finanziari digitali, sempre purché lo statuto o i termini e condizione di emissione lo consentano.

3 Potenzialità interpretative

Nonostante l’utilizzo del termine ‘registro’, evocativo del concetto di “tecnologia a registro distribuito”, le definizioni utilizzate sia dalla normativa europea che da quella nazionale potrebbero “potenzialmente” riferirsi a strumenti tecnologici diversi da una rete DLT/blockchain.

Una interpretazione ampia della norma permetterebbe, infatti, di evitare che ogni emissione di strumenti finanziari digitali debba essere seguita dalla creazione di una rete DLT/blockchain ad hoc, con le note problematiche di decentralizzazione e i rischi di comunicabilità fra più reti DLT che ciò provocherebbe.

La tecnica, infatti, consentirebbe di fare in modo che su una rete DLT di cui sia stata già valutata ed apprezzata la sicurezza, venga sviluppato anche un “semplice” smart contract che svolga le funzioni e possieda le caratteristiche previste dal decreto.

Sembra confermare questa possibilità l’art. 18, comma 2, del decreto che impone che ogni emissione sia “iscritta” in un solo registro e che ogni registro sia gestito da un unico responsabile. Qualora non fosse permesso a uno smart contract di gestire (o, meglio, di essere) un registro, si assisterebbe alla nascita di una rete DLT per ogni emissione e ciò creerebbe un’inutile proliferazione di queste reti, con evidenti problematiche di comunicabilità fra le stesse.

L’adozione di una interpretazione ampia di “registro” consentirebbe l’impiego delle reti DLT più utilizzate (es. Ethereum, Algorand o ICP), sicché possa crearsi una sorta di “contaminazione” fra i servizi offerti dai protocolli DeFi oggi esistenti e già funzionanti su queste reti e la finanza tradizionale che, grazie a questo decreto, può diventare “compatibile” con questo settore.

4 La risposta della Consob

Il documento di consultazione della Consob del 10 luglio 2023 sembrerebbe frenare l’entusiasmo di chi si augura la possibilità di emettere strumenti finanziari digitali su reti DLT già esistenti, facendo sì che uno smart contract (o strumento similare) possa integrare la definizione di “registro per la circolazione digitale” prevista dal decreto attuativo.

L’art. 8 della bozza di regolamento oggetto della consultazione prevede infatti che l’istanza di iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro contenga “tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l’iscrizione” e che sia predisposta “in conformità a quanto indicato nell’Allegato 1”, oltre a essere “corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall’Allegato 2”.

Leggendo i contenuti che, secondo l’Autorità, dovrebbe contenere la relazione tecnica illustrativa (Allegato 2), questi sembrerebbero fare riferimento al fatto che il registro debba essere costituito da una rete DLT anziché da uno strumento (i.e. uno smart contract) che possa funzionare su di essa.

Nonostante quella della Consob non sia una risposta definitiva al quesito qui posto, l’auspicio è che l’Autorità, compresi i rischi e le difficoltà connesse alla proliferazioni di nuove reti DLT, possa ampliare quanto più possibile (all’interno dello spazio legislativo concesso) la definizione di “registro per la circolazione digitale”, al fine da sfruttare al massimo la “potenzialità interpretativa” concessa tanto dal legislatore europeo che da quello nazionale.


1 Malvagna U., cit., sottolinea, in particolare, come per effetto di questo decreto delle società di servizi tecnologici si troveranno attratte nel perimetro di vigilanza sul settore finanziario.

2 Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto le banche e le imprese di investimento non possono svolgere i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo e/o collocamento con riferimento agli strumenti finanziari digitali iscritti nei registri di cui sono responsabili.

3 Il riferimento è, ai sensi dell’art. 19 del decreto, a “gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia”.

4 Il decreto prevede altresì che la Consob, con apposito regolamento, potrà individuare altri soggetti che possano ricoprire il ruolo di responsabili del registro.

5 Sulla possibilità che questa nuova disciplina possa legittimare i depositari centrali di titoli ad adottare sistemi DLT in relazione a strumenti finanziari quotati si veda Malvagna U., cit., p. 5