Elusione fiscale

L’elusione fiscale si caratterizza per la presenza di intenzionalità delle operazioni poste in essere, anormalità e artificiosità del comportamento del contribuente che mira a produrre un risparmio d’imposta non previsto o non consentito dal legislatore.

L’elusione, oltre a non dover essere confusa con l’evasione fiscale, allo stesso modo non devo esserlo con la simulazione, nel cui le parti intendono conseguire un risultato diverso rispetto a quello che appare dagli atti e dai negozi posti in essere, dando così luogo a situazioni di violazione della normativa.

Con d.lg. 8.10.1997 n. 358 è stato inserito nel corpo del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 l’art. 37-bis, volto a disciplinare il fenomeno dell’elusione tributaria in sostituzione di quanto in precedenza disposto dall’art. 10, l. 29.12.1990 n. 408. Secondo la nuova norma sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Questa disposizione si applica unicamente se il contribuente utilizza una delle operazioni tassativamente elencate ed in specie: trasformazioni; fusioni; scissioni; liquidazioni volontarie; conferimenti in società oltre che negozi aventi a oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; cessione di crediti; cessioni di eccedenze di imposta; fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi azionari intracomunitari; operazioni da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi a oggetto i beni e i rapporti di cui all’art. 81, comma 1, lettere c), c bis) e c ter) del TUIR (plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o non qualificate, di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi, di diritti od obblighi di cedere o di acquistare a termine, di rapporti produttivi di redditi di capitale). L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti ed i negozi in precedenza indicati, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione stessa.