Con la possibile prossima introduzione dell’euro digitale e la relativa disciplina a tutela dei suoi fruitori, quest'ultima funzione potrebbe coinvolgere il ruolo dell'Arbitro bancario finanziario e allargare il suo attuale perimetro istituzionale
1. L’ABF è espressione di una realtà istituzionale oramai consolidata nell’ambito degli organismi di “giustizia senza giurisdizione” a tutela della clientela in materia bancaria, creditizia e dei pagamenti. Lo testimoniano, a tacer d’altro, fatti di eloquente e immediata evidenza quali la rilevante domanda di giustizia (espressione del sotteso gradimento) da parte degli aventi diritto, e soprattutto (sotto il versante monetario) il riconoscimento nel corso degli anni di consistenti importi a favore dei ricorrenti (da ultimo, nel 2023 pari a 17,3 milioni di euro).
Le pronunce dei Collegi costituiscono spesso – in punto di politica del diritto – avanzate tutele della clientela con effetti conformativi di rilievo per la comune dei destinatari e, talora, anche per la stessa giurisprudenza. Gli esempi sono molteplici. Basti qui solo menzionare la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni omnibus lesive della concorrenza (successivamente validata dai giudici di Piazza Cavour) o, ancora, la nullità delle clausole contrattuali relative alla doppia conversione nell’ambito di mutui in franchi svizzeri. Da ultimo, l’espresso riconoscimento del ruolo dell’ABF in punto di tutela della clientela bancaria è offerto dalla stessa Corte costituzionale nella decisione sulla norma transitoria relativa all’estinzione anticipata dei finanziamenti in materia di credito al consumo (n. 263/2022) nella parte in cui viene validata la conformità dei suoi indirizzi alla nota sentenza c.d. Lexitor della Corte di giustizia europea.
Sul piano rimediale, la tutela della clientela risiede e si nutre della sua effettività che, nel concreto, consiste nell’adempimento spontaneo da parte degli intermediari delle decisioni di accoglimento dei ricorsi. Nel corso degli anni, il tasso di adesione continua ad essere elevato. È stato pari, nel corso del 2023, al 94 per cento al netto di questioni “seriali” controverse (effetti della già richiamata sentenza Lexitor, per un verso; della disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali, per altro verso). Comprendendo questi due segmenti, il tasso di adempimento si riduce al 74 per cento.
La riduzione dei ricorsi a questo organismo registrata nel corso degli ultimi anni non deve trarre in inganno in quanto probabile espressione della uniformazione virtuosa delle condotte da parte degli intermediari. Non sembra, in proposito, casuale che alla decrescita dei ricorsi si giustapponga un recente, costante incremento dei reclami agli intermediari, segnatamente a fronte di un altrettanto crescente trend di esiti almeno in parte favorevoli al reclamante, circostanza che segnala la volontà degli intermediari di evitare il prevedibile esito di un (sia pur parziale) accoglimento del ricorso a fronte di orientamenti ormai consolidati e condivisi tra i Collegi, nel tempo recepiti dagli intermediari stessi.
2. Questi orientamenti, in quanto relativi a concrete controversie insorte tra clienti e intermediari incidono, in corpore viri, sull’accertamento di diritti aventi contenuto economico-patrimoniale e determinano, per il tramite delle riviste telematiche specializzate, dei siti istituzionali, dei cd. “social” e dei mezzi di comunicazione di massa, delle frequenti occasioni di incontri pubblici (accademici e non), una continua e capillare diffusione dei relativi principi (espressione dei sottesi diritti) nell’ambito della società civile, producendo effetti di rilievo anche in punto di educazione finanziaria.
Sia sufficiente far qui menzione della crescita di attenzione da parte degli utenti alle frodi nei pagamenti e all’acquisita consapevolezza dei diritti loro riconosciuti nei confronti degli intermediari; alla effettività dell’accesso a documentazione bancaria; al diritto a finanziamenti immuni da interessi usurari o anatocistici in conflitto con le relative prescrizioni di legge.
3. Nuove, inedite funzioni potrebbero peraltro nel breve-medio periodo interessare questo organismo e avere ancora più rilevanti effetti sull’educazione finanziaria frutto della law in action. Il riferimento riguarda la possibile prossima introduzione dell’euro digitale e la relativa disciplina a tutela dei suoi fruitori.
È appena il caso di premettere che, sul piano normativo, si è solo agli inizi. Le soluzioni e la stessa architettura disciplinare prefigurate dalla proposta di regolamento relativo all’introduzione dell’euro digitale del 28 giugno 2023 sono per forza di cose provvisorie e verosimilmente destinate, almeno in parte, a variare. E tuttavia, (come ho già osservato in un recente convegno) a me pare che intorno alla figura dell’utente siano (almeno in nuce) delineati criteri e obiettivi di politica legislativa sotto almeno tre importanti insiemi: 1) regolazione delle controversie e dei rimedi; 2) ruolo della BCE e delle Banche Centrali a supporto della gestione di controversie tra utenti e prestatori di servizi di pagamento; 3) ruolo della BCE per l’individuazione e la prevenzione delle frodi.
Quanto al primo profilo, i referenti delle controversie vengono (sub art. 27) identificati nelle discipline unioniste, da un lato relative alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (c.d. class action) regolate dalla direttiva n. 1828/2020 (trasfusa ora dal codice del consumo al codice di rito agli artt. 840 – bis segg. cod. proc. civ.), e soprattutto, dall’altro, dalla regolazione dei servizi di pagamento nel mercato interno, disciplinati, da ultimo, dalla direttiva n. 2366/2015 (c.d. PSD2, peraltro in via di revisione) e, nel nostro Paese, dal noto d. lgs. n. 11/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
I rimedi sono, di conseguenza, rappresentati sia (in via ordinaria) dall’accesso alle aule dei tribunali attivando la tutela giudiziaria, sia (soprattutto) quelli contemplati dalla disciplina speciale sub art. 39 d. lgs. n. 11/2010 cit., vale a dire esposti alla Banca d’Italia e/o ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Mette conto al riguardo solo rammentare che la funzione prognostica di questo organismo, la sua professionalità specifica, la possibilità di avvalersi di una CTU qualificata, offerta dalle apposite Segreterie Tecniche, hanno fin qui prodotto un’avanzata “giurisprudenza” in materia (pari, nel corso del 2022, al 41 per cento del totale delle controversie, come indicato nella Relazione annuale della Banca d’Italia), le cui linee guida ispirano peraltro l’azione degli intermediari nella attuazione del diritto vivente dei servizi di pagamento.
Segue, sempre nell’art. 27, la previsione che la BCE e le Banche Centrali possano fornire supporto e servizi per la gestione delle controversie tra intermediari o tra intermediari e utenti. In particolare, mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi utili a facilitare lo scambio di messagistica per la definizione delle stesse.
La norma pare di particolare interesse, sia per il ruolo diretto e, per ciò che consta, inedito assegnato al (agli) emittenti dell’euro digitale (è noto che l’emissione, una volta autorizzata, potrà essere demandata anche alle Banche Centrali degli Stati membri) nella fase istruttoria prodromica alla risoluzione delle controversie, sia perché sottende l’attivazione di un meccanismo conciliativo idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, evocando un possibile allargamento del perimetro istituzionale e funzionale afferente alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, fin qui caratterizzato solo ed esclusivamente dal momento decisorio/aggiudicativo.
Da ultimo, certo non in ordine di importanza, la previsione contenuta nel considerando n. 68 e regolata dall’art. 32 sulla scorta del quale la BCE può – letteralmente – “istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi”.
La rilevanza pubblica della prevenzione delle frodi è di immediata evidenza. L’affidamento di questa funzione (o di parte di essa) alla BCE nell’ambito della disciplina europea sull’euro digitale è di rilevante attualità e interesse in punto di tutela del risparmio, per lo meno nella misura in cui si aggiunge alle tradizionali sue attribuzioni di politica monetaria e di vigilanza bancaria e creditizia.
(*) Valutazioni e opinioni rese a titolo esclusivamente personale