Commento a firma ASSOFIDUCIARIA redatto a cura dello Studio Visentini Marchetti e Associati
Donazione dai genitori ai figli di quote di società di famiglia

In base all’articolo 3 comma 4-ter del TUS la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia e non ne riduce l’ammontare

Lucia Frascarelli

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito in materia di successioni e donazioni – il n. 571 del 30 agosto 2021 – stabilendo che : “La donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del TUS e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, riducendone l’ammontare”.

Per inquadrare la questione, è necessario ricordare che: “L’istante aveva ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l’imposta di donazione, in quanto aveva usufruito delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo e ci si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni. L’istante chiedeva se fosse così stata erosa la franchigia prevista per le liberalità tra parenti in linea retta in caso di successive donazioni.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 572, d.lgs. n. 346 del 1990, da un lato prevede la regola secondo cui «tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario» concorrono alla determinazione delle c.d. franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo (riducendo di fatto l’importo della franchigia) e, dall’altro, prevede specifiche deroghe.

In particolare, non erodono la franchigia le donazioni remuneratorie e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55, d.lgs. n. 346 del 1990 aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto.

Per l’Agenzia, occorre stabilire se la fattispecie di cui all’art. 3, comma 4-ter d.lgs. n. 346 del 1990 rientri in una delle ipotesi derogatorie summenzionate e, in particolare, ricada nel rinvio che l’art. 55, comma 2 fa agli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3registrati gratuitamente».

Il fatto che il comma 2 del citato art. 55 rinvii agli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3» l’Amministrazione finanziaria ritiene che la donazione fatta mediante patto di famiglia non determini effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, riducendone l’ammontare.