Entrano in vigore il 2 agosto le nuove regole Ue per il marketing dei fondi di investimento mobiliari e per quelli di investimento alternativi. Per gli OICVM e i FIA commercializzati presso investitori al dettaglio, il Regolamento indica che le Autorità di vigilanza nazionali possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che i relativi gestori intendono utilizzare.
Il 12 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (il “Regolamento”) avente ad oggetto, e come obiettivo, la facilitazione della distribuzione transfrontaliera di diverse tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”), nello specifico di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”) e di vari tipi di Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”)*.
Il Regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo a decorrere dal 2 agosto 2019, contiene, inter alia, alcune disposizioni tese ad uniformare la disciplina delle comunicazioni di marketing relative agli OICR e l’attività di supervisione (eventuale) da parte delle Autorità di vigilanza competenti degli Stati in cui il Regolamento è destinato a trovare esecuzione.
In primo luogo, definito l’ambito di applicazione con riguardo alle predette tipologie di OICR ed ai relativi gestori chiamati ad osservarne le disposizioni, il Regolamento si focalizza sui requisiti delle comunicazioni di marketing, richiamando i gestori di OICVM e di FIA all’osservanza di alcuni principi di base, quale il dovere di far sì che le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali, descrivano con uguale evidenza rischi e rendimenti dell’acquisito dell’OICVM o del FIA e contengano informazioni chiare, corrette e non fuorvianti.
In particolare, ai gestori di OICVM, nonché, mutatis mutandis, ai gestori di FIA (i “GEFIA”) con riguardo a quei prodotti alternativi per i quali è pubblicato un prospetto, è richiesto di assicurare che le comunicazioni di marketing recanti informazioni specifiche sul prodotto: i) non siano in contrasto con il prospetto d’offerta e con il KIID o, nel caso di FIA, con le informazioni dovute agli investitori ai sensi dell’art. 23 della direttiva sui gestori dei fondi alternativi (AIFM) e non siano tali da sminuirne l’importanza; ii) menzionino l’esistenza stessa del prospetto e la disponibilità del KIID; iii) specifichino come e in che lingua gli investitori (anche potenziali) possono ottenere il prospetto e il KIID; iv) contengano collegamenti ipertestuali ai siti web per tali documenti; v) specifichino come e in che lingua gli investitori (anche potenziali) possono ottenere una sintesi dei diritti loro spettanti e forniscano un collegamento ipertestuale a tale sintesi (che includerà, se del caso, informazioni sull’accesso a meccanismi di ricorso collettivo a livello comunitario e nazionale in caso di controversie). Infine, vi) contengano informazioni chiare sul fatto che i gestori possono decidere di de-registrare l’OICR e cessare pertanto la commercializzazione dell’OICR nello Stato Membro in questione.
Con riguardo agli OICVM ed ai FIA commercializzati presso investitori al dettaglio, il Regolamento indica che le Autorità di vigilanza nazionali possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che i relativi gestori intendono utilizzare, direttamente o indirettamente (ad es. tramite intermediari distributori) nel rapporto con gli investitori al fine di verificarne la conformità ai requisiti normativi, fermo restando che ciò non potrà costituire né una pre-condizione per la commercializzazione dell’OICR a livello locale, né un elemento della procedura di notifica ai fini di tale commercializzazione.
Nel caso in cui le normative nazionali prescrivano una comunicazione preventiva del documento di marketing, esse dovranno anche prevedere che l’Autorità competente fornisca un riscontro al gestore entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Resta, comunque, fermo il diritto dell’Autorità competente di effettuare un’analisi ex-post del documento di marketing.
Per quanto riguarda le tematiche sopra trattate, il Regolamento coinvolge anche le Autorità di vigilanza nazionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, “ESMA”), cui sono demandati specifici compiti, in particolare,
Le predette disposizioni che, come detto, sono direttamente applicabili in ciascuno Stato Membro dell’UE o dello SEE senza necessità, in linea di principio, di norme nazionali attuative, dovrebbero contribuire ad uniformare la disciplina su un tema, quello delle comunicazioni di marketing, che con riguardo agli OICR risulta ad oggi diversificato non solo da Stato a Stato, ma anche con riguardo alla tipologia di prodotto (armonizzato vs non armonizzato ) e di investitore (al dettaglio vs professionale) ed all’ambito di applicazione (in particolare, con riferimento all’applicabilità o meno delle norme dettate dalla normativa MIFID in tema di informazioni da fornire ai clienti e potenziali clienti), nell’ottica di tutelare al meglio gli investitori ed i loro interessi.
* Il Regolamento, all’art. 3, include nella definizione di FIA: i fondi europei per il venture capital (European Venture Capital Funds, “EuVECA”), i fondi europei per l’Imprenditoria sociale (European Social Entrepreneurship Funds, “EuSEF) e i fondi europei di investimento a lungo termine (European Long Term Investments Funds, “ELTIF”).