Il Decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità di usare le telecomunicazioni per gestire le assemblee societarie. Come conservare dopo la fase emergenziale i vantaggi ottenuti per modernizzare la corporate governance? La soluzione è offerta dalla tecnologia blockchain
Nella reazione della società civile e del Governo all’emergenza da Covid-19 la tecnologia ha sicuramente avuto un ruolo determinante, come confermato, tra gli altri, dai dati relativi alla massiccia digitalizzazione del lavoro.
Il Governo, nell’atto di definire le norme per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica, ha colto il potenziale della tecnologia e lo ha valorizzato nel testo del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”).
Le misure adottate hanno interessato anche la gestione della governance societaria. Particolarmente meritevole di attenzione è l’apertura del legislatore al ricorso di strumenti di telecomunicazione per la partecipazione alle assemblee delle società.
L’art. 106 Decreto Cura Italia è intervenuto, inter alia, sulle modalità in concreto di svolgimento delle assemblee societarie al fine di garantire una gestione dell’attività di impresa conforme alle misure sanitarie volte al contenimento del contagio da Covid-19.
In particolare, il comma 2 ha introdotto la facoltà di prevedere, nelle assemblee ordinarie o straordinarie di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche derogando ad espresse disposizioni statutarie.
La norma fa inoltre un passaggio ulteriore, consentendo che l’assemblea possa svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, quando previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Su questo punto è interessante notare che la normativa si inserisce nel solco di una prassi degli statuti che si è sempre più rafforzata a partire dalla riforma del diritto societario nel 2003*. A fronte di ciò sia parte della dottrina**, sia istituzioni notarili*** erano giunte a sostenere, anche in tempi precedenti all’attuale crisi epidemiologica, che l’intervento “a distanza” in assemblea potesse riguardare la totalità dei partecipanti, inclusi quindi il presidente, il segretario e (ove necessario ) il notaio.
Il Decreto Cura Italia riconosce inoltre la possibilità, per le società a responsabilità limitata, di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Nonostante le misure di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia siano vigenti limitatamente alla durata dello stato di emergenza, non può essere ignorato l’atteggiamento di favore di diversi operatori verso il ricorso a mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea****. Pertanto, sebbene non sia ancora chiara la portata delle predette novità successivamente al superamento della fase emergenziale*****, non può non essere considerata l’opportunità di rinnovare determinati aspetti della gestione societaria a fronte del riconoscimento del rinnovato contesto tecnologico, economico e sociale.
Con tale spirito, un considerevole passo in avanti potrebbe essere compiuto sfruttando il potenziale della tecnologia Blockchain ed il suo utilizzo come mezzo di condivisione ed archiviazione di documenti. Questa tecnologia, che rientra nell’alveo delle c.d. DLT ( Distributed Ledger Technologies ), sfrutta un sistema di blocchi di transazioni per costruire un database che può essere modificato solamente mediante l’intervento di tutta la rete, risultando de facto immutabile. Ogni transazione è infatti riunita in un blocco di transazioni che vengono registrate sulla blockchain in modo connesso al blocco precedente grazie ad un sistema di codici di verifica. Inoltre, il messaggio ( e quindi il documento ) registrato sul sistema è protetto grazie all’applicazione della funzione di hash.
Quest’ultima consente di convertire un input in una stringa di numeri di lunghezza fissa e che dipende dalla precisa sequenza di dati inseriti nell’input stesso, senza che sia possibile, partendo dal risultato finale, giungere al messaggio originale. La transazione così registrata contiene dei riferimenti pubblici (ossia accessibili a tutti i partecipanti alla blockchain ), che la rendono verificabile, ma è firmata solamente dalle parti interessate mediante l’applicazione di una chiave ( quindi di un codice ) personale.
Queste caratteristiche hanno come effetto che possano essere gestiti documenti in modo trasparente e sicuro, garantendone inoltre l’immutabilità. Tutto ciò considerato, si potrebbe pertanto ipotizzare di ricorrere alla blockchain per la gestione, archiviazione e condivisione in modo criptato dei documenti sottoposti alla visione ed eventuale approvazione dei soci.
Infatti, un primo problema potenzialmente risolto da questa tecnologia riguarda l’identificazione dei partecipanti, che deve essere garantita ex comma 2, articolo 106 del Decreto Cura Italia, affinché l’assemblea possa svolgersi esclusivamente in via telematica. L’identificazione dei soci, nell’atto di firmare documenti e/o delibere, è facilmente verificata dall’uso della chiave personale (come una firma digitale). Inoltre, con la blockchain sarebbe enormemente facilitata l’archiviazione di documenti, potendo questi essere registrati in modo facilmente accessibile ma essendo allo stesso tempo immutabili proprio per le caratteristiche intrinseche del sistema. Si renderebbe così più rapida la condivisione e firma delle delibere e dei documenti ( si pensi ad esempio a bilanci, preventivi, piani industriali ecc…) nelle assemblee e, contemporaneamente, si potrebbe ottenere un maggiore livello di protezione nella fase di archiviazione e conservazione.
Ugualmente sarebbero facilitate le decisioni assunte con metodo extra assembleare ex art. 2479, quarto comma, codice civile, garantendo la chiarezza degli argomenti oggetto di decisione e l’espressione del consenso alla stessa. I vantaggi dell’utilizzo di questa tecnologia potrebbero inoltre interessare altri stakeholders, perché,grazie alla trasparenza che caratterizza la registrazione su blockchain, qualunque interessato potrebbe facilmente ottenere le informazioni pubbliche la cui autenticità è facilmente verificabile.
Un interessante primo caso di applicazione della tecnologia blockchain ad una assemblea dei soci è quello di Blockchain Italia S.r.l. che, sfruttando questa tecnologia, ha approvato il proprio bilancio per l’anno 2019 e ha così registrato il verbale di assemblea******.
Si può quindi ritenere che i tempi siano maturi per sfruttare i recenti sviluppi della tecnologia al fine di modernizzare determinati aspetti di corporate governance. È infatti innegabile che negli ultimi mesi di crisi i benefici offerti dalla tecnologia sono sicuramente risultati evidenti in diversi settori dell’economia.
Tuttavia, preme evidenziare che l’implementazione della blockchain per la gestione delle assemblee societarie è auspicabile anche fuori da uno scenario di crisi sanitaria, essendo del tutto conforme a quei principi che il legislatore ritiene importante tutelare per l’adozione di decisioni assembleari (come la garanzia di identificazione dei partecipanti, di esercizio del diritto di voto, di immutabilità dei documenti condivisi ed approvati, ecc…).
* Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano (massima n. 187 ).
** F. Magliulo, L’intervento ed il voto, in F. Magliulo – F. Tassinari, Il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale, Milano, 2008, p. 290.
***Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano (massima n. 187 ).
**** In particolare, è da apprezzare l’apertura del Comitato Triveneto dei Notai nella massima H.B.39, ove ha ritenuto ammissibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifica previsione statutaria purché siano rispettati i principi del metodo collegiale, di parità di trattamento, di correttezza e di buona fede.
*****Sul problema dell’interpretazione della interpretazione della normativa codicistica precedente al Decreto Cura Italia vedi F. Urbani, Covid-19: intervento assembleare e assunzione delle deliberazioni. Prime note (critiche) sull’art. 106, commi 2 e 3, d.l. n. 18/2020, ilSocietario, 26 marzo 2020, disponibile al link http://ilsocietario.it/articoli/focus/covid-19-intervento-assembleare-e-assunzione-delle-deliberazioni-prime-note-critiche.
****** Vedi l’articolo sul Sole24Ore, link: https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-07-29/arriva-italia-primo-caso-approvazione-bilancio-tecnologia-blockchain-153418.php