Operazione mediante la quale si effettua la sostituzione di titoli, azionari od obbligazionari, con altri della stessa specie o di specie diversa, che può essere generata da molteplici cause attinenti a vicende della società emittente o, in alcuni casi, può essere richiesta dai possessori dei titoli stessi. Le banche, se incaricate del servizio, provvedono, dietro corresponsione di una commissione (variabile secondo la complessità del servizio reso) al ritiro dei titoli da sostituire, all’invio dei medesimi all’emittente ed alla riconsegna dei nuovi titoli. Nel caso di perdita o furto della ricevuta, è prevista la procedura di ammortamento, ad evitare che i nuovi titoli possano venire ritirati da persona diversa dall’avente diritto e contro la sua volontà.I casi principali di cambio di titoli sono i seguenti: cambio di certificati provvisori con titoli definitivi, quando ne sia completato l’allestimento; cambio delle azioni di società estinte, per fusione o assorbimento in altre, con azioni della nuova società o di quella incorporante; cambio per conversione dl titoli (v. conversione di un titolo privato) nominativi in titoli al portatore o viceversa (detta anche operazione di tramutamento); cambio di titoli con altri di differente valore nominale unitario, o per raggruppamento delle vecchie azioni eventualmente deliberato; cambio di titoli per riaffogliamento, quando si esauriscono le cedole; cambio di titoli per frazionamento e raggruppamento richiesto dalla stanza di compensazione, o, nei casi previsti, dallo stesso possessore.