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Block Trading

Letteralmente compravendita per blocchi; traducibile anche con mercato dei blocchi. Nel linguaggio di borsa indica le operazioni di trasferimento di grossi lotti di titoli tra compratori e venditori istituzionali, che di solito non passano attraverso i mercati regolamentati.

La procedura è stata introdotta inizialmente al NYSE per evitare gli effetti destabilizzanti di ordini di elevato ammontare rispetto alle transazioni correnti ed è ormai diffusa nei mercati finanziari in tutto il mondo. Un mercato dei blocchi rappresenta un’eccezione al principio della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati. Esso è tuttavia ammesso dalle direttive comunitarie ed è regolamentato, nel nostro paese, dalla Consob nel regolamento di attuazione del TUF e del d.lg. 24.6.1998 . 213 in materia di mercati adottato con delibera n. 11768 del 23.12.1998 (e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20.4.2000 e n. 13085 del 18.4.2001).

L’art. 6.1. lett. d) del regolamento definisce “blocco” un ordine avente per oggetto un quantitativo di: 1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro; 2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a un certo ammontare (150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro; 250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro; 500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro; 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro).

Si noti che la definizione di “blocco” non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati (di cui all’art. 1.3 TUF).