Banca abilitata

Azienda di credito abilitata a intrattenere rapporti in materia valutaria e a ciò espressamente autorizzata dalla Banca d’Italia, in base all’art. 7 d.m. 27.4.1990. La legislazione precedente (d.lg.lt. 17.5.1945 n. 331) prevedeva la figura della banca agente che si poneva come mandataria della Banca d’Italia (che a sua volta assumeva nei confronti dell’UIC la veste di intermediaria in cambi) nel campo delle operazioni valutarie. Le funzioni delle banche agenti erano le seguenti: a) operative: contrattazioni in cambi; raccolta di depositi e concessioni di finanziamenti in valuta; fideiussioni; conti in valuta con corrispondenti esteri ecc.; b) di controllo: esame dei documenti esibiti dagli operatori per la negoziazione della valuta; della regolarità valutaria delle transazioni con l’estero; certificazione della liceità delle operazioni effettuate ecc.; c) di segnalazione all’UIC di ogni operazione effettuata; d) di trasmissione all’organo competente delle richieste degli operatori, al fine di ottenere particolari agevolazioni. In base alla legislazione in vigore fino alla definitiva liberalizzazione, le banche abilitate assolvevano compiti operativi (anche se non più in regime di monopolio), di segnalazione statistica e di trasmissione delle richieste di agevolazioni finanziarie. La normativa prevedeva tre diverse categorie di abilitazione: per i trasferimenti valutari da e per l’estero, per le operazioni in cambi, per entrambe queste attività. L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni era la Banca d’Italia, che verificava la sussistenza di taluni requisiti oggettivi (solidità patrimoniale, dimensione aziendale, struttura organizzativa adeguata, professionalità degli amministratori), indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Le banche abilitate potevano essere a operatività piena o parziale, a seconda che potessero compiere tutte le operazioni consentite dalla legislazione valutaria oppure soltanto alcune, con esclusione di altre (come a esempio l’apertura di conti correnti con non residenti, l’erogazione di finanziamenti a residenti e non residenti per operazioni con l’estero diverse da quelle mercantili correnti, la stipulazione di contratti a termine e con opzione). Attualmente, anche a seguito del d.l. 4.8.1999 n. 342, non sussiste più uno specifico provvedimento abilitativo e pertanto tutte le banche possono liberamente effettuare le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle vigenti norme.