Autorità di vigilanza

Sono Autorità di vigilanza sui mercati regolamentati di strumenti finanziari la Consob, la Banca d’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze e, inoltre, settorialmente l’ISVAP e la COVIP. Riguardo alle competenze delle Autorità occorre distinguere tra vigilanza sugli intermediari e vigilanza sui mercati. La vigilanza sugli intermediari mira a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. La competenza della Banca d’Italia in questo campo riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari. La Consob invece opera nel senso di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso un’articolazione della funzione di vigilanza da parte della Consob e della Banca d’Italia, nelle forme: a) della vigilanza regolamentare; b) dei poteri di intervento sui soggetti abilitati; c) della vigilanza informativa; d) della vigilanza ispettiva; e) della vigilanza sui gruppi. La vigilanza sui mercati, riguarda la definizione dell’organizzazione e della gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, intendendo l’attività che vi si esercita come attività di impresa esercitata da società per azioni (di costituzione obbligatoria nel caso della privatizzazione dei mercati già esistenti all’atto dell’entrata in vigore della riforma). La privatizzazione dei mercati regolamentati presuppone che l’iniziativa per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei mercati sia rimessa all’iniziativa privata, sia pure soggetta ad autorizzazione della Consob. Sempre la Consob disciplina con regolamento i profili organizzativi essenziali delle società di gestione, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze si occupa di delineare i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che amministrano e controllano queste società, oltre che di coloro che partecipano in misura rilevante al loro capitale. Le Autorità vigilano sui passaggi di partecipazioni nel capitale delle società di gestione, comunque avvengano. Con l’intervenuta riforma sono cessate le funzioni del Consiglio di borsa e sono state soppresse le sedi locali delle borse valori. L’attività di gestione e organizzazione dei mercati è ora di competenza delle società di gestione dei mercati regolamentati secondo quanto previsto dal TUF.