Comunemente detta anche solo Antitrust. La denominazione completa è: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (acr.: AGCM). L’AGCM è stata istituita come autorità amministrativa indipendente dalla legge del 10.10.1990 n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), i cui compiti sono stati poi integrati dalla l. 18.6.1998 n. 192, modif. dalla l. 5.3.2001 n.57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) e dal d.lg. 25.01.1992 n. 74 (modif. dal d.lg. 25.2.2000 n.67, “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”). Tutte queste disposizioni sono state introdotte in applicazione degli artt. 81, 82 e 86 TCE e di regolamenti e direttive comunitari. In particolare l’art. 81 TCE vieta le intese restrittive della concorrenza e l’art. 82 gli abusi di posizione dominante. Queste norme hanno come obiettivo quello di evitare che intese o abusi esercitati da imprese in posizione dominante possano arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. L’art. 86 prevede che gli Stati membri non adottino misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi.
1 – Missione e compiti. Missione dell’AGCM è assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità e la tutela dei consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza. Compiti dell’Antitrust, col potere di intervenire d’ufficio, sono di vigilare: a1) sulle intese restrittive della concorrenza (art.2 l. 1990/ 287); a2) sugli abusi di posizione dominante (art.3 l. 1990/287); a3) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza (artt.5 e 6 l. 1990/287);. Rientra nei suoi poteri anche la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica (art. 11.2 l. 5.3.2001 n.57 che integra l’art. 9 della legge 18.6.1998 n. 192). b) Altri compiti sono di inibire la pubblicità ingannevole e di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, (v. pubblicità ingannevole e comparativa) verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria (d.lg. 1992/74 e 2000/67). In questo campo l’Autorità non può intervenire d’ufficio, ma solo su denuncia di concorrenti, consumatori e loro associazioni, di uffici pubblici. c) A questi compiti si aggiungono l’attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l’esercizio dell’attività consultiva.
2 – Deroghe alle competenze dell’Antitrust. Per l’art. 20 della l. 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) spettano alla Banca d’Italia (non all’Antitrust) le competenze riguardo alle aziende e istituti di credito, in particolare per l’applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 l. 1990/287 e cioè per i divieti e i controlli sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e al divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza.
3 – Nomina dei componenti e finanziamento. I componenti dell’Antitrust sono nominati con mandato settennale d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. L’Esecutivo non può in alcun modo rimuovere i componenti o sciogliere l’ente in caso di problemi di funzionamento. Inoltre i suoi membri dovrebbero essere scelti in base a criteri di professionalità, sono a tempo pieno, non potendo svolgere alcuna altra attività professionale in ambito privato e pubblico e non sono rileggibili alla fine del loro mandato. L’Autorità ha ampi poteri di auto-organizzazione tra cui quello di stabilire un regolamento del personale da essa dipendente e di definire l’articolazione degli uffici e la suddivisione delle competenze. Alla completa indipendenza organizzativa si aggiunge l’autonomia finanziaria: i fondi assegnati dal Tesoro all’Autorità sono stanziati su un capitolo unico del bilancio del Ministero delle attività produttive e sono soggetti al solo controllo ex post da parte della Corte dei Conti. L’Autorità è tenuta a presentare ogni anno un bilancio preventivo di spesa con piena discrezionalità di redazione. Essa è tenuta a presentare ogni anno una relazione con cui informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri della propria attività e a pubblicare, su un bollettino quindicinale le decisioni adottate.
4 – Organizzazione. L’organizzazione interna dell’Antitrust si articola in direzioni e uffici. L’attività istruttoria è curata da una Direzione generale istruttoria articolata in sette Direzioni settoriali (Industria di base ed energia; Agroalimentare e farmaceutico; Industria manifatturiera e trasporti; Comunicazioni; Servizi finanziari e postali; Attività professionali, ricreative ed altri servizi) che svolgono, nel settore di competenza, attività di indagine e di analisi delle pratiche restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese, della pubblicità ingannevole e comparativa. La Direzione Generale Istruttoria si avvale dell’Ufficio Analisi dei Mercati, che svolge approfondimenti in relazione alle metodologie di analisi delle situazioni di mercato e dell’Ufficio di Coordinamento, che cura l’armonizzazione e il corretto adempimento delle procedure. Alla Direzione Generale Istruttoria si affiancano il Servizio giuridico, la Direzione Documentazione e Sistema Informativo, l’Ufficio di segreteria, la Direzione Amministrazione e Personale. Un Segretario generale, che risponde al Presidente, sovrintende al funzionamento degli uffici. Altre strutture dell’Autorità sono il Gabinetto del Presidente, la Direzione Studi e Relazioni Istituzionali e l’Ufficio Stampa. Tutti e tre rispondono solo al Presidente.
5 – Provvedimenti e sanzioni. Il giudizio dell’Autorità è vincolante per le imprese e per gli altri soggetti interessati. Possono essere inflitte sanzioni amministrative, che consistono, in caso di abusi o di intese restrittive, in sanzioni pecuniarie variabili in ragione della gravità della violazione e del fatturato delle imprese coinvolte e anche nella sospensione dell’attività dell’impresa, se il comportamento di violazione della legge non viene interrotto nonostante il giudizio dell’Autorità. Non esistono nel diritto italiano sanzioni penali per violazioni della legislazione antitrust. Per la pubblicità ingannevole l’intervento dell’Autorità consiste nel rimuoverne gli effetti con l’adozione di provvedimenti idonei, p.e. la diffusione di un estratto della decisione. È salva la possibilità per questi ultimi di ricorrere al TAR del Lazio e, in appello, al Consiglio di Stato.