Stefano Gatto
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Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, consegue il diploma di master in Giurista d’impresa, collabora con lo stesso Ateneo presso la facoltà di Economia e Commercio, settore management d’impresa e tourism management. Frequenta corsi di qualificazione sulle reti d’impresa e sulla tutela del consumatore, diventando membro e legale dell’Assoconsum. È attivo anche come formatore aziendale presso Società ed Enti che accedono alla formazione finanziata. Avvocato impegnato nel settore civile e commerciale, con particolare interesse per la contrattualistica nazionale/ internazionale, credito e finanza. Dopo esperienze come fiduciario di Capitalia Spa, Sigrec Spa, Unicredit Group Spa, si è dedicato alle attività di due diligence e governance aziendale, nel settore alberghiero e della produzione, con significativi approfondimenti anche nel settore penale e investigativo, in ottica sicurezza e D.Lsg 231/2001.

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Regolazione

La clausola penale è uno strumento utilizzato anche nella contrattualistica internazionale, ma c’è una differenza sostanziale tra la disciplina degli ordinamenti di civil law rispetto a quella degli ordinamenti di common law. Se questa clausola, all’interno del nostro ordinamento, tradisce una certa finalità “punitiva” rispetto alla parte inadempiente, gli ordinamenti di common law distinguono, invece, le liquidated damages clauses dalle penalty clauses. Hanno validità solo le clausole attraverso le quali le parti determinano anticipatamente i danni che scaturiscono dall’inadempimento, a condizione che gli stessi siano stimati ragionevolmente. L’aspetto peculiare della clausola in esame riposa nel fatto che i liquidated damages sono dovuti anche qualora, in realtà, non vi siano stati danni. Tuttavia, l’organo giudicante esamina ugualmente il contenuto delle clausole in questione, attribuendo efficacia soltanto a quelle che, nella sostanza, non figurano come vere e proprie “punizioni”. È ragionevole ritenere che ove vi fossero delle clausole penali ad hoc anche nell’ambito della contrattualistica dedicata al settore finanziario, probabilmente, i risparmiatori sarebbero più incoraggiati e tutelati.