Simone attualmente collabora con la società di consulenza Comply Consulting dove si occupa principalmente di tematiche di Governance,Compliance e Antiriciclaggio per intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e per SGR e SICAF attive nei settori del Private Equity,Venture Capital e Immobiliare.
Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina ed ha conseguito un Master di secondo livello in Finanza presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approfondendo tematiche quali: strumenti e principi finanziari; attività e servizi di investimento; operazioni di collocamento; false comunicazioni sociali; abusi di mercato, gestione collettiva del risparmio.
Ha maturato esperienza nell’ambito del diritto dei mercati finanziari collaborando con il team Regulation and Post Trading di Borsa Italiana e si è occupato di sistemi di controllo interno per intermediari finanziari, con particolare attenzione alle tematiche di Compliance, lavorando presso una rilevante società di consulenza. E’ iscritto all’ordine degli avvocati di Milano.
In un momento in cui regna grande incertezza, non solo fra i risparmiatori, ma anche fra i tecnici, sui rischi di bail-in con riferimento alle forme di investimento collettivo maggiormente diffuse, merita attenzione la Nota di chiarimento diffusa dalla Banca d’Italia lo scorso 1° febbraio.
Il principio della separatezza patrimoniale dei fondi comuni di investimento, in forza del quale il patrimonio del fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della società di gestione e dei partecipanti, costituisce un tratto caratterizzante la struttura giuridica dei fondi medesimi all’interno del nostro ordinamento giuridico (articolo 36, commi 1 e 4, del TUF). Meno chiaro ed oggetto di risalenti ed attuali dibattiti interpretativi è invece l’inquadramento della relativa natura giuridica.