Giuseppe è socio del gruppo “Dispute Resolution” di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e si occupa di contenzioso ed arbitrati.
È specializzato in diritto bancario e finanziario così come in diritto fallimentare e concorsuale. Ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza di primari istituti bancari nazionali ed internazionali sia in controversie giudiziali che arbitrali. Collabora stabilmente con legali nell’ambito di controversie penali su problematiche fallimentari e di tipo regolamentare.
Nel 2007 ha svolto un visiting period presso il gruppo di arbitrato internazionale dello Studio di Parigi, ove ha collaborato in relazione a controversie sia su questioni societarie dinanzi all’ICC sia in ambito sportivo dinanzi alla ”Court of Arbitration for Sport” di Losanna.
Prima di unirsi allo Studio nel 2001, ha collaborato con un primario studio italiano, dedicandosi all’assistenza legale in controversie commerciali e societarie.
Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.
Il Regolamento Congiunto adottato nel 2007 da Banca d’Italia e Consob disciplina il sistema di controllo interno degli intermediari finanziari. A tal proposito, ci si chiede se per gli intemediari la costituzione di un OdV non rischi di rappresentare una inefficace sovrapposizione di competenze con gli altri organi con funzione di controllo. Nella Circolare n. 263/2006 del 27 dicembre 2006 la Banca d’Italia prevede, con riferimento alle banche, che di norma le funzioni dell’OdV siano svolte dall’organo con funzione di controllo. Sarà possibile istituire un OdV separato ed autonomo rispetto all’organo con funzione di controllo soltanto “dandone adeguata motivazione”. Sebbene la suddetta Circolare faccia esplicito riferimento alle sole banche, nulla sembra impedire che tale disciplina possa applicarsi anche agli altri intermediari finanziari.