Carloalberto Giusti
Giusti

Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’ Università’ degli Studi eCampus.

Già Assegnista di Ricerca in Diritto Commerciale presso il
Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise.

Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Bari.

È stato docente di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
dell’Università LUISS ed il Dipartimento giuridico dell’Università
del Molise, e docente di diritto delle società quotate presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA di diritto
commerciale nei Master in Business and Company Law presso
l’Università LUISS e nel Master in Diritto Europeo dell’Università
La Sapienza.

È componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo
societario e della Fondazione di ricerca giuridica e delle imprese Bruno
Visentini (LUISS-Ceradi).

Le sue aree di ricerca includono: diritto comparato, diritto
commerciale, diritto societario comparato, regolamentazione e vigilanza
bancaria e finanziaria, unione bancaria europea, sistemi bancari di
pagamento.

Ha pubblicato su FCHub:

Regolazione

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 2015/2424, del Parlamento e del Consiglio, il quale ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione – recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario – e abrogato altresì il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Correlativamente, è stata approvata la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Tra le principali novità sostanziali, deve menzionarsi il superamento del requisito della rappresentazione grafica del segno, il quale ha aperto così la strada ai marchi c.d. “non convenzionali” quali, ad esempio, il marchio olfattivo, il marchio di rumore e il marchio di movimento.

Regolazione

La disciplina della responsabilità degli amministratori nelle società di capitali ha subito, negli ultimi dieci anni, profondi cambiamenti che hanno alimentato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, un deciso dibattito. In particolare, tra le novità di maggiore rilievo è necessario evidenziare come (i) la rimodulazione del criterio di diligenza degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, abbia evitato un’oggettivizzazione della disciplina; (ii) sia stata garantita una più energica e diffusa tutela degli azionisti di minoranza tramite la previsione di cui all’art. 2393 bis c.c.; (iii) siano state disciplinate espressamente, nelle s.r.l., le varie azioni di responsabilità salvo quella esercitabile dai creditori sociali, con il conseguente dibattito seguito in dottrina in merito all’ammissibilità di tale azione.

Regolazione

Il capitale sociale, e in particolare la sua misura, sono stati oggetto negli ultimi anni di profonde modifiche. In particolare, esse hanno riguardato sia l’introduzione di nuovi modelli di s.r.l., con agevolazioni ed esenzioni in fase di costituzione, sia il capitale sociale, con l’introduzione di varianti con capitale minimo pari a 1 €. L’introduzione di modelli con un livello di patrimonializzazione, almeno iniziale, così basso potrebbe far pensare a un declino della disciplina del capitale sociale. In realtà, seppur con riferimento al nostro ordinamento, il capitale sociale conserva una certa importanza. Questo è dimostrato dalla necessità, in caso di costituzione di una s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 €, dell’apposizione a riserva legale di un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato fino a che tale riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale in precedenza versato, l’ammontare di 10.000 €. Quanto detto sottolinea come, da un lato, si voglia agevolare l’imprenditorialità tramite l’accesso a forme societarie a basso costo e, dall’altro, non si consenta a tali società di rimanere sottocapitalizzate troppo a lungo.

Carloalberto Giusti
Regolazione

La materia dei controlli nelle srl è stata oggetto negli ultimi anni di importanti interventi normativi, finalizzati a semplificarne gli oneri burocratici e di spesa delle piccole e medie imprese. In questa prospettiva, il D.L. n. 91/2014, convertito in l. 116/2014, ha previsto che nelle srl, con un capitale sociale uguale o maggiore a quello minimo stabilito per la costituzione di una società per azioni, non sia più obbligatoria, se non in alcune particolari ipotesi, la nomina né dell’organo di controllo nè del revisore legale. Con la conversione in legge del decreto, il legislatore ha stabilito che “la sopravvenuta insussistenza della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti” costituisce giusta causa di revoca dell’organo di controllo (intenso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti. Quali gli effetti sulle cariche in essere? Sul punto sono intervenuti, con due differenti risultati, il Consiglio Nazionale del Notariato e il Ministero della Giustizia.