Operazione rientrante nell’ambito più vasto delle variazioni di capitale. Scopo può essere quello di adeguare le strutture economiche e finanziarie del patrimonio alle mutate esigenze operative; come può essere anche quello, lasciando inalterata la struttura aziendale, di effettuare una modifica esclusivamente aritmetica o contabile dei valori patrimoniali. Nel primo caso, si parla di variazione reale di capitale. Nel secondo, di variazione fittizia o formale. Facendo riferimento più specifico agli aumenti (senza peraltro proporre un’elencazione esaustiva di ogni singola fattispecie concretamente possibile), fra quelli reali sogliono annoverarsi: ingresso, in compagini non azionarie, di nuovi soci; emissione di nuove azioni; aumento del valore nominale delle azioni, con versamento da parte dei soci della differenza fra vecchio e nuovo valore. Fra gli aumenti fittizi, si ricordano: rivalutazione di attività; passaggio a capitale di riserve palesi; conversione di obbligazioni in azioni. La materia in esame trova nel nostro ordinamento giuridico una precisa previsione legislativa negli arti. 2438-2443 bis e 2495 c.c.