CASO TERCAS
Annullata la decisione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato
a cura di Assonime

Con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2015, con cui l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) a favore di Banca Tercas era stato ritenuto un aiuto di Stato.

La questione era sorta nel 2013, quando la Banca Popolare di Bari aveva manifestato l’intenzione di sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, in amministrazione straordinaria, subordinandola alla condizione che il FITD coprisse il deficit patrimoniale di Tercas. Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che può intervenire a favore dei suoi membri non solo con intervento obbligatorio a titolo di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri, ma anche su base volontaria, in base al suo statuto, con intervento facoltativo, se questo consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri.

IL FITD era quindi intervenuto a favore di banca Tercas coprendo le perdite e concedendo garanzie. La Commissione europea, nel febbraio 2015, ha avviato un’indagine approfondita su tali misure, a conclusione della quale nel dicembre 2015 ha adottato una decisione con cui ha ritenuto che l’intervento costituisse un aiuto di Stato incompatibile. Dopo l’avvio dell’indagine formale della Commissione, il FITD non è stato più utilizzato per interventi a sostegno delle banche in difficoltà.

La Commissione ha considerato l’intervento del FITD come una misura di supporto pubblico: nonostante il FITD sia costituito da risorse private, secondo la Commissione, i suoi interventi sono imputabili allo Stato italiano in ragione dell’approvazione da parte della Banca d’Italia delle decisioni che li dispongono e dell’obbligatorietà per legge dei versamenti al Fondo.

Contro la decisione della Commissione sono stati presentati ricorsi dallo Stato italiano, dalla Banca Popolare di Bari e dal FITD.

Con la sentenza di oggi sulle tre cause riunite, il Tribunale annulla la decisone della Commissione, in quanto essa ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato.

Il Tribunale afferma che l’aiuto concesso da uno Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere imputabile allo Stato ed essere concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali.

La prima condizione, secondo il Tribunale, nel caso in questione non sussiste, perché non ci sono indizi sufficienti a ritenere che l’intervento concesso da un ente privato, come il FITD, sia stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche. Numerosi elementi indicano invece che il Fondo ha agito autonomamente nell’intervento a favore della banca.

Il mandato pubblico conferito dalla legge italiana al FITD consiste esclusivamente nel compito di rimborsare i depositanti, nei limiti di 100.000 euro, nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca membro del fondo. Al di fuori di questo compito, il Fondo non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla legge. L’intervento di sostegno a favore di Tercas, pertanto, non è avvenuto in esecuzione di un mandato pubblico.

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in favore di Tercas. Il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce sulla base del suo statuto, per conto e nell’interesse delle consorziate. Gli organi direttivi, eletti dall’assemblea generale del Fondo, sono composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. L’autorizzazione della Banca d’Italia all’intervento in favore di banca Tercas non consente di imputare la misura allo Stato italiano: la Banca d’Italia non ha affatto imposto l’intervento del Fondo a favore della banca, ma è intervenuta esclusivamente nel suo ruolo di autorità di vigilanza.

Con riferimento alla seconda condizione per cui si può ritenere sussistente un aiuto di Stato, cioè il finanziamento mediante risorse statali, il Tribunale osserva che la Commissione non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane. L’intervento del Fondo è avvenuto con risorse fornite dalle banche membri del Fondo, e nell’interesse dei membri del Fondo, poiché l’aiuto a Tercas risultava meno oneroso rispetto all’attuazione della garanzia legale a favore dei depositanti di Tercas, in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.