Trova un biglietto vincente e si presenta all’incasso. Ma il possessore precedente lo aveva già consegnato alla banca per incassare il premio. Chi ha diritto alla vincita? Ecco come il Tribunale di Roma ha risolto il singolare caso
Che cosa è un biglietto della lotteria? A questa domanda ha dato risposta una recente ordinanza del Tribunale di Roma. La pronuncia è di grande interesse soprattutto alla luce dei fatti da cui è scaturita.
Tutto ha inizio un paio di anni fa, quando il possessore di un biglietto della lotteria, dopo aver verificato che si trattava di un biglietto vincente, si presenta in banca chiedendo il pagamento della vincita. La banca, accertata l’identità del vincitore, informa il concessionario del gioco di lotteria e gli spedisce, tramite corriere, il biglietto per l’avvio delle pratiche di pagamento.
Il biglietto, tuttavia, durante il trasporto dalla filiale della banca alla sede del concessionario viene smarrito.
Il giorno successivo, un altro soggetto si presenta – con lo stesso biglietto – presso gli uffici del concessionario del gioco di lotteria chiedendo il pagamento della vincita. Il concessionario trattiene il tagliando per verificarne l’autenticità. I controlli evidenziano che si tratta dello stesso ticket vincente (quello smarrito), presentato in banca per il pagamento il giorno precedente.
Il concessionario, insospettito dalla doppia presentazione del medesimo tagliando, comunica al secondo possessore del biglietto vincente di non poter erogare la vincita e procede al pagamento della stessa al primo presentatore del biglietto (quello, per intenderci, che lo aveva presentato per primo, alla banca).
Secondo il Tribunale di Roma il concessionario del gioco di lotteria si è comportato correttamente: bene ha fatto a non pagare la vincita al secondo possessore del biglietto.
Ciò perché il biglietto della lotteria non è un titolo di credito; non si tratta, cioè, di un documento che ‘incorpora’ il diritto a ricevere una prestazione che deve essere adempiuta in favore del possessore attuale (quale è, ad esempio, una cambiale). I biglietti della lotteria non sono dotati dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i titoli di credito, ma valgono solo a fornire la prova della giocata del possessore cui pagare la vincita. Insomma, si tratta di un mero documento di legittimazione – come un biglietto dell’autobus o del cinema – e non di un titolo di credito.
Il provvedimento del Tribunale fornisce una regola di comportamento a tutti i potenziali vincitori di giochi ad estrazione: in caso di vittoria, se è certamente importante evitare di perdere il biglietto vincente, lo è ancor di più precipitarsi col biglietto (prima di perderlo) ad avviare le pratiche per riscuotere la vincita.