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Arbitro per le controversie finanziarie
Adeguatezza, informativa e tutela sostanziale dell’investitore: la linea dell’ACF

Una linea interpretativa improntata al rigore sostanziale, alla centralità dell’investitore e al rifiuto di ogni formalismo di facciata. È questa la policy che emerge con chiarezza dalle decisioni adottate dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) tra dicembre 2024 e luglio 2025. Un orientamento coerente che rafforza gli obblighi degli intermediari in materia di adeguatezza, informativa, gestione e classificazione della clientela.

Adeguatezza: coerenza reale tra profilo e prodotto

Le decisioni di fine dicembre 2024 aprono il periodo con un messaggio netto: l’adeguatezza non può essere una formula automatica.

Nel caso di fondi con profilo di rischio 5 su 7 collocati a clienti con propensione “media”, o di strumenti con rischio 4 su 7 assegnati a clienti “conservativi”, l’Arbitro ha escluso la correttezza del giudizio positivo espresso dall’intermediario. Il principio è chiaro: un prodotto con rischio superiore al livello coerente con la profilatura non può essere considerato adeguato, soprattutto se rappresenta l’unico investimento in portafoglio.

L’adeguatezza deve riflettere una coerenza sostanziale tra caratteristiche del cliente e natura del prodotto, non un mero esito numerico di algoritmo o griglia interna.

Stop alle relazioni standardizzate

Sempre a dicembre 2024, l’ACF ha censurato i report di adeguatezza fondati su formule generiche e standardizzate. Richiamando la normativa europea e nazionale, l’Arbitro ha ribadito che la dichiarazione di adeguatezza deve:

  • descrivere la consulenza prestata,
  • spiegare perché la raccomandazione è coerente con obiettivi, conoscenze, orizzonte temporale e capacità di sostenere perdite,
  • fornire motivazioni concrete e personalizzate.

Limitarsi a indicare il profilo finanziario e l’esito delle verifiche equivale a un adempimento solo formale, inidoneo a garantire una scelta consapevole.

KIID, KID e onere della prova

Sotto il profilo informativo, l’ACF distingue con attenzione tra prova della consegna e qualità dell’informazione.

Per i fondi UCITS, la dichiarazione del cliente di aver ricevuto il KIID costituisce prova dell’avvenuta consegna. Tuttavia, la modalità non cartacea è valida solo se il cliente ha potuto scegliere consapevolmente e se l’intermediario dimostra concretamente come il documento sia stato reso disponibile.

Più severo l’approccio sulle polizze multi-ramo e multi-opzione (giugno 2025): non basta far sottoscrivere la dichiarazione di ricezione del KID “base”. Occorre dimostrare di aver fornito anche i KID specifici delle singole opzioni prescelte. Non è esigibile che l’investitore debba autonomamente consultare centinaia di documenti per comprendere il rischio assunto.

Allo stesso modo, il documento generale di “Investor Education” consegnato al momento del contratto quadro non sostituisce l’informativa specifica sul singolo strumento, che deve precedere o essere contestuale all’ordine di investimento.

Prodotti assicurativi: adeguatezza “rafforzata”

Un filone centrale delle decisioni riguarda i prodotti di investimento assicurativi. Qui l’Arbitro insiste sulla necessità di una valutazione di adeguatezza “rafforzata”, che richiede:

  • raccolta puntuale delle esigenze assicurative;
  • verifica delle conoscenze specifiche sulle polizze;
  • motivazione esplicita delle ragioni per cui il prodotto risponde alle esigenze dichiarate.

Questionari con una sola domanda generica o opzioni di risposta eterogenee non sono ritenuti sufficienti. L’intermediario deve “precisare le richieste e le esigenze” del cliente e spiegare perché proprio quella polizza è stata raccomandata.

PAC e coperture assicurative inefficaci

Nel gennaio 2025 l’ACF ha stigmatizzato l’abbinamento, a un piano di accumulo (PAC), di coperture assicurative in parte non operanti ab origine per limiti di età e comunque incapaci di coprire l’intera durata dell’investimento.

Una tale condotta è stata ritenuta contraria ai canoni di diligenza professionale e al principio del miglior interesse del cliente.

Gestione patrimoniale: obblighi attivi e restituzione delle commissioni

In materia di gestione di portafogli, l’Arbitro rafforza l’onere probatorio a carico dell’intermediario.

Chi gestisce deve dimostrare:

  • di aver informato adeguatamente il cliente sull’andamento della gestione,
  • di aver adottato misure correttive nei momenti di crisi.

Nel caso esaminato, l’assenza di comunicazioni e di interventi correttivi, unita all’addebito delle commissioni durante una fase di forte criticità dei mercati, ha comportato la restituzione delle somme percepite.

Significativa anche la pronuncia sul decesso del titolare: alla notizia della morte segue il “congelamento” del patrimonio, ma il gestore non può proseguire l’attività di gestione attiva prima della definizione successoria. In caso contrario, risponde dei risultati peggiorativi.

Trading online e nesso causale

Non sempre, tuttavia, l’inadempimento informativo conduce al risarcimento. In un caso di trading online intensivo e reiterato sugli stessi titoli, l’Arbitro ha escluso il nesso causale tra eventuali carenze informative e danno, rilevando che l’investitore, esperto e consapevole del rischio, avrebbe comunque operato.

La tutela resta quindi sostanziale, ma non automatica: occorre dimostrare che la violazione abbia inciso sulla decisione di investimento.

Cliente professionale: verifiche periodiche legittime

In tema di classificazione della clientela, l’ACF ha giudicato legittima una policy che preveda la verifica triennale del requisito dell’esperienza per il mantenimento dello status di cliente professionale su richiesta. Una scelta ritenuta prudenziale e coerente con l’evoluzione continua dei mercati e della regolamentazione.

Prescrizione e “ragione più liquida”

Sul piano processuale, due principi emergono con forza:

  • la responsabilità dell’intermediario per fatti del consulente finanziario ex art. 31 TUF è extracontrattuale e si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danno e il suo autore sono conoscibili;
  • la controversia può essere definita sulla “ragione più liquida”: in assenza di danno patrimoniale (ad esempio in presenza di un guadagno, seppur modesto), non vi è spazio per risarcimento né per rivalutazione monetaria.

Una linea di fondo: tutela sostanziale, non formalistica

Il filo rosso che attraversa tutte le decisioni è evidente: l’ACF privilegia un controllo sostanziale sulla correttezza dell’operato degli intermediari.

Non basta rispettare moduli, far firmare dichiarazioni o inserire clausole standard. Occorre dimostrare:

  • coerenza effettiva tra profilo e prodotto,
  • informazione specifica e tempestiva,
  • consulenza personalizzata e motivata,
  • gestione diligente e attiva,
  • prova concreta dell’adempimento.

Una policy che rafforza la responsabilità degli intermediari e ribadisce che la tutela dell’investitore non è un adempimento burocratico, ma un presidio sostanziale di correttezza del mercato.

Pillole dicembre 2024 luglio 2025

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