Costituisce consolidato orientamento del Collegio quello secondo cui la sussistenza del potere di ius dicere dell’ACF si determina in ossequio al principio della “perpetuatio iurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., ossia avendo riguardo alla “legge vigente” e allo “stato di fatto esistente al momento della domanda”, risultando irrilevanti le situazioni preesistenti e successive al ricorso, non più sussistenti al momento della sua presentazione.In linea con tale orientamento, l’ACF ha ritenuto sussistente la propria competenza a decidere le controversie relative a violazioni delle regole di condotta da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding disciplinate dal Regolamento (UE) 2020/1503 quando, alla data di presentazione del ricorso, il soggetto destinatario dello stesso risulti autorizzato ai sensi del predetto Regolamento, ancorché l’attività oggetto di contestazione si collochi nel periodo precedente all’autorizzazione.
La controversia sottoposta all’attenzione del Collegio ha riguardato l’accertamento della responsabilità di un gestore di una piattaforma di servizi di lending–based crowdfunding – attività consistente nell’agevolazione, tramite una piattaforma, della concessione da parte di privati di prestiti a favore di soggetti che richiedono fondi per uso personale o per finanziare propri progetti – che, a partire dal 10 novembre 2023, data di entrata in vigore del citato Regolamento UE, al pari dei prestatori di servizi di equity crowdfunding, sono tenuti ad osservarne la disciplina e debbono essere autorizzati dalla Consob.
Quando la vicenda contestata si colloca nel periodo precedente l’applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, le disposizioni di quest’ultimo – in base alla regola del tempus regit actum – non possono trovare applicazione ai prestatori di servizi di lending, con la conseguenza che non è configurabile alcun inadempimento da parte loro rispetto a regole in materia di crowdfunding che, in quel momento, non erano tenuti ad osservare.
Costituisce consolidato orientamento del Collegio quello secondo cui la sussistenza del potere di ius dicere dell’ACF si determina in ossequio al principio della “perpetuatio iurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., ossia avendo riguardo alla “legge vigente” e allo “stato di fatto esistente al momento della domanda”, risultando irrilevanti le situazioni preesistenti e successive al ricorso, non più sussistenti al momento della sua presentazione.In linea con tale orientamento, l’ACF ha ritenuto sussistente la propria competenza a decidere le controversie relative a violazioni delle regole di condotta da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding disciplinate dal Regolamento (UE) 2020/1503 quando, alla data di presentazione del ricorso, il soggetto destinatario dello stesso risulti autorizzato ai sensi del predetto Regolamento, ancorché l’attività oggetto di contestazione si collochi nel periodo precedente all’autorizzazione.
La controversia sottoposta all’attenzione del Collegio ha riguardato l’accertamento della responsabilità di un gestore di una piattaforma di servizi di lending–based crowdfunding – attività consistente nell’agevolazione, tramite una piattaforma, della concessione da parte di privati di prestiti a favore di soggetti che richiedono fondi per uso personale o per finanziare propri progetti – che, a partire dal 10 novembre 2023, data di entrata in vigore del citato Regolamento UE, al pari dei prestatori di servizi di equity crowdfunding, sono tenuti ad osservarne la disciplina e debbono essere autorizzati dalla Consob.
Quando la vicenda contestata si colloca nel periodo precedente l’applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, le disposizioni di quest’ultimo – in base alla regola del tempus regit actum – non possono trovare applicazione ai prestatori di servizi di lending, con la conseguenza che non è configurabile alcun inadempimento da parte loro rispetto a regole in materia di crowdfunding che, in quel momento, non erano tenuti ad osservare.
In una peculiare fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Arbitro, il ricorrente lamentava di aver subìto un danno in quanto l’intermediario, eccedendo nelle tutele fornitegli, aveva rifiutato l’esecuzione di un ordine di acquisto – impartito autonomamente di sua iniziativa –perché ritenuto inadeguato e in conflitto di interessi in quanto concernente azioni emesse dallo stesso intermediario. Quest’ultimo, in effetti, aveva agito in conformità delle condizioni generali regolanti il contratto per la prestazione dei servizi e della attività di investimento che prevedevano che l’esito negativo della valutazione di adeguatezza fosse “bloccante” anche qualora il cliente avesse richiesto, di propria iniziativa e senza avvalersi del servizio di consulenza, di effettuare operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari per cui l’intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi.
Deve ritenersi legittimo il comportamento dell’intermediario che adotta presidi – ulteriori rispetto a quelli prescritti normativamente – che, elevando il livello delle tutele, realizzano la finalità di proteggere la clientela retail da investimenti potenzialmente dannosi, soprattutto nel caso di operazioni incompatibili con il profilo di rischio del cliente e, per giunta, in conflitto di interessi, a condizione, però, che tali presidi siano previsti dalle condizioni generali di contratto regolarmente sottoscritte e accettate dal cliente.
Secondo costante orientamento dell’Arbitro, in ossequio al principio di atipicità della tutela, il ricorrente può formulare la domanda che meglio ritiene confacente a soddisfare il proprio interesse e l’ACF può senz’altro conoscere domande diverse da quelle tipicamente finalizzate ad ottenere una somma di denaro, ivi comprese domande di consegna di documentazione. Non può, tuttavia, configurarsi un diritto del ricorrente di ottenere l’originale di documentazione contrattuale di spettanza dell’intermediario (nella fattispecie, un questionario MiFID) in quanto una domanda siffatta deve qualificarsi come istanza di esibizione di documentazione in possesso dell’intermediario e, in quanto tale, non può dirsi rientrante nelle prerogative dell’Arbitro che, come già rilevato in passato, non dispone del potere del giudice previsto dall’art. 210 c.p.c. Resta, comunque, ferma la facoltà per l’intermediario convenuto di dare accesso al documento richiesto da parte ricorrente.
Non sussiste la competenza per materia dell’ACF in merito alle questioni concernenti il tema della cessione del credito ecobonus, trattandosi di un contratto tipicamente bancario, né con riferimento alle doglianze relative al contratto di apertura di credito, in quanto – nel caso esaminato – afferenti ad un contratto di finanziamento finalizzato ad anticipare le spese per i lavori di ristrutturazione e, come tale, estraneo alla competenza dell’Arbitro. In linea con quanto già statuito in passato, il Collegio ha, invece, ritenuto di potersi pronunciare sul ritardo con cui l’intermediario aveva dato seguito a disposizioni di vendita di strumenti finanziari posti a garanzia del finanziamento. In particolare, è stato affermato che rientra nel raggio di competenza dell’Arbitro anche la contestazione relativa al tardivo disinvestimento della gestione posta a garanzia del fido, dovendosi tale doglianza interpretare, non già come contestazione sulle modalità e sui tempi di vendita coattiva di strumenti finanziari oggetto di pegno a garanzia del finanziamento, ma come non corretta trattazione di un ordine di disinvestimento.
L’Arbitro ha ribadito la propria competenza a conoscere delle irregolarità che riguardano gli obblighi che derivano dal servizio di investimento accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei casi in cui la contestazione oggetto di ricorso – secondo la prospettazione del ricorrente – è posta in correlazione con l’impossibilità, creata dal mancato perfezionamento del trasferimento del dossier titoli ad altro intermediario, di disporre liberamente degli strumenti finanziari che, diversamente, il ricorrente avrebbe venduto. Tanto è sufficiente, in base a consolidato orientamento, a radicare la competenza dell’Arbitro, in quanto – in ragione del prospettato collegamento con l’assunzione di scelte di investimento/disinvestimento – il rapporto di custodia e amministrazione titoli viene in rilievo nella sua veste di servizio funzionale alla prestazione di servizi di investimento.