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Secondo costante orientamento dell’Arbitro, in ossequio al principio di atipicità della tutela, il ricorrente può formulare la domanda che meglio ritiene confacente a soddisfare il proprio interesse e l’ACF può senz’altro conoscere domande diverse da quelle tipicamente finalizzate ad ottenere una somma di denaro, ivi comprese domande di consegna di documentazione. Non può, tuttavia, configurarsi un diritto del ricorrente di ottenere l’originale di documentazione contrattuale di spettanza dell’intermediario (nella fattispecie, un questionario MiFID) in quanto una domanda siffatta deve qualificarsi come istanza di esibizione di documentazione in possesso dell’intermediario e, in quanto tale, non può dirsi rientrante nelle prerogative dell’Arbitro che, come già rilevato in passato, non dispone del potere del giudice previsto dall’art. 210 c.p.c. Resta, comunque, ferma la facoltà per l’intermediario convenuto di dare accesso al documento richiesto da parte ricorrente.

Decisione n. 8234
(ID Ricorso: 11720)
Data: 30 Ottobre 2025
Voci secondarie: insussistenza del diritto del ricorrente di ottenere la documentazione “in originale”ordine di esibizione non rientra tra le prerogative dell’Arbitroprincipio di atipicità della tutela