Non sussiste la competenza per materia dell’ACF in merito alle questioni concernenti il tema della cessione del credito ecobonus, trattandosi di un contratto tipicamente bancario, né con riferimento alle doglianze relative al contratto di apertura di credito, in quanto – nel caso esaminato – afferenti ad un contratto di finanziamento finalizzato ad anticipare le spese per i lavori di ristrutturazione e, come tale, estraneo alla competenza dell’Arbitro. In linea con quanto già statuito in passato, il Collegio ha, invece, ritenuto di potersi pronunciare sul ritardo con cui l’intermediario aveva dato seguito a disposizioni di vendita di strumenti finanziari posti a garanzia del finanziamento. In particolare, è stato affermato che rientra nel raggio di competenza dell’Arbitro anche la contestazione relativa al tardivo disinvestimento della gestione posta a garanzia del fido, dovendosi tale doglianza interpretare, non già come contestazione sulle modalità e sui tempi di vendita coattiva di strumenti finanziari oggetto di pegno a garanzia del finanziamento, ma come non corretta trattazione di un ordine di disinvestimento.