L’Arbitro ha ribadito la propria competenza a conoscere delle irregolarità che riguardano gli obblighi che derivano dal servizio di investimento accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei casi in cui la contestazione oggetto di ricorso – secondo la prospettazione del ricorrente – è posta in correlazione con l’impossibilità, creata dal mancato perfezionamento del trasferimento del dossier titoli ad altro intermediario, di disporre liberamente degli strumenti finanziari che, diversamente, il ricorrente avrebbe venduto. Tanto è sufficiente, in base a consolidato orientamento, a radicare la competenza dell’Arbitro, in quanto – in ragione del prospettato collegamento con l’assunzione di scelte di investimento/disinvestimento – il rapporto di custodia e amministrazione titoli viene in rilievo nella sua veste di servizio funzionale alla prestazione di servizi di investimento.