L’Arbitro ha, in più occasioni, stigmatizzato il comportamento dell’intermediario che si limiti a definire le operazioni come adeguate al profilo del cliente, depositando una dichiarazione in cui viene genericamente attestata l’adeguatezza dell’operazione. Nel solco di tale orientamento è stato, più volte, ribadito che, al fine di adempiere l’obbligo di rendere al cliente una relazione di consulenza che sia in concreto idonea a consentirgli di capire se e perché le raccomandazioni siano adatte a lui, l’intermediario deve: a) dichiarare non solo se, ma anche in che modo, la raccomandazione corrisponda agli obiettivi d’investimento del cliente e fare riferimento alle informazioni sul cliente da esso utilizzate e su cui si basa l’operazione; b) evitare espressioni generiche, senza rendere informazioni su come esso abbia stabilito che il prodotto consigliato fosse effettivamente adatto al cliente; c) in caso di ricorso a dichiarazioni pre-formulate, garantire che esse siano sufficientemente granulari da fare riferimento ai diversi aspetti della valutazione di adeguatezza e alle diverse caratteristiche del prodotto raccomandato, prevedendo – in ogni caso – la possibilità di aggiungere “ulteriori aspetti” in cui includere informazioni specifiche sui clienti che potrebbero non essere coperte dal modello (cfr. decisioni n. 6753 del 29 agosto 2023, n. 7047 del 5 dicembre 2023 e n. 7123 del 12 gennaio 2024). Nel caso in cui la proposta di investimento contenga diverse operazioni di switch, l’intermediario deve rappresentare l’analisi costi-benefici con modalità tali per cui la stessa risulti conforme alla normativa di settore: non può, dunque, limitarsi a fornire un prospetto dei costi e oneri relativi ai nuovi strumenti da sottoscrivere, senza includere riferimenti ai costi di disinvestimento degli strumenti oggetto delle stesse, non riportando alcun confronto che dia conto degli effettivi costi e benefici derivanti dalle complessive operazioni di switch, né fornendo una puntuale indicazione dei motivi per cui, di volta in volta, i benefici sopravanzerebbero i costi delle operazioni. L’intermediario deve, infatti, svolgere – come richiesto dall’art. 54, comma 11, del Regolamento (UE) n. 2017/565 – un’analisi dei costi e benefici in modo da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici della complessiva operazione erano maggiori dei costi (cfr. decisione ACF n. 6900 del 9 ottobre 2023).