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Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, la dichiarazione di avvenuta consegna del KID è ritenuta idonea attestazione dell’adempimento dell’obbligo di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 sui prodotti preassemblati PRIIPs. In modo analogo, la dichiarazione di avvenuta consegna del DIP aggiuntivo IPIB è ritenuta sufficiente a dimostrare l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art.133, comma 3, del Regolamento Intermediari n. 20307 pro tempore vigente (inter alia,decisione n. 7068 del 19 dicembre 2023). In alcune precedenti decisioni, l’Arbitro ha raccomandato che, per i prodotti multi-opzione, deve sussistere una prova più rigorosa circa la consegna dello specifico KID dell’opzione prescelta (cfr.decisioni ACF nn. 5648, 5759, 5771, 7068). Nel caso di specie, nel modulo di sottoscrizione si fa riferimento ai KID “relativi alle opzioni di investimento prescelte del prodotto”, elencate con le relative percentuali di incidenza sulla composizione del prodotto, e nel verbale della consulenza, anch’esso sottoscritto dal ricorrente, sono elencate le versioni dei KID di tutte le opzioni prescelte e che “le abbiamo consegnato”:  l’intermediario collocatore ha, dunque, compiutamente assolto gli obblighi informativi a suo carico tramite, per l’appunto, la consegna del KID.

Decisione n. 7311
(ID Ricorso: 10623)
Data: 23 Aprile 2024
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: insufficienza del KID “base”polizze multi-ramo e multi-opzioneprodotti di investimento assicurativo