Il blocco dell’accesso alla piattaforma di trading on line rappresenta un inadempimento agli obblighi di diligenza e di organizzazione a carico dell’intermediario, tuttavia, non sono riconducibili al disservizio della piattaforma le perdite maturate sull’investimento dal momento della sua costituzione a quello di blocco dell’operatività, sulle quali hanno inciso, evidentemente, tanto l’andamento congiunturale del mercato quanto le scelte del ricorrente nella loro gestione. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto ragionevole che il mancato accesso alla piattaforma abbia determinato l’impossibilità di adottare la migliore strategia, alla luce dell’andamento negativo degli strumenti, e cioè la chiusura delle posizioni; sicché il danno subito dal ricorrente non può che essere correlato al minor ricavo della successiva chiusura effettuata alle 17:18, rispetto a un’ipotetica vendita immediata alle ore 16:12, come determinato dall’intermediario nell’importo già versato al cliente. Il Collegio ha affermato che non vi è prova di quali sarebbero state le operazioni che il ricorrente avrebbe potuto disporre e con quali esiti eventualmente più favorevoli della valutazione del danno effettuata dall’intermediario; inoltre, ha considerato che quest’ultimo ha garantito sempre la possibilità di operare tramite call center e che il ricorrente ha, in ogni caso, atteso circa quarantacinque minuti dal primo tentativo di accesso fallito per attivarsi e contattare il call center dell’intermediario. Si tratta di elementi fattuali che inficiano irrimediabilmente la sussistenza di un ipotetico nesso di causalità tra il comportamento inadempiente e l’evento dannoso.