Le operazioni non possono essere giudicate inadeguate solo per il fatto che esse sono state eseguite “Fuori Target Positivo”. Come, infatti, chiarito dall’ESMA nei propri “Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II” nella versione del 5 febbraio 2018, in vigore all’epoca dei fatti contestati, “l’individuazione di un mercato di riferimento da parte del distributore non pregiudica la valutazione di adeguatezza”, ciò significando che, “in determinati casi, possono verificarsi divergenze tollerabili tra l’individuazione del mercato di riferimento e l’adeguatezza su base individuale del cliente se la raccomandazione o la vendita del prodotto adempie ai requisiti di adeguatezza applicati sotto il profilo del portafoglio nonché a tutti i requisiti giuridici di altra natura applicabili (compresi quelli relativi alla comunicazione, al rilevamento e alla gestione dei conflitti di interesse, alla retribuzione e agli incentivi)”. Nel caso di specie, al fine di valutare la tollerabilità della “deviazione” operata rispetto al mercato di riferimento, il Collegio ha sottolineato che, sebbene il ricorrente non presentasse tutte le caratteristiche proprie dei clienti riconducibili al mercato di riferimento “positivo”, neppure rientrava nella categoria di clienti rispetto ai quali i prodotti in questione erano stati valutati del tutto incompatibili (c.d. mercato di riferimento “negativo), bensì in una categoria identificata dal gestore e dal distributore come “Target Market Neutral”. Atteso, poi, che nelle valutazioni personalizzate di adeguatezza, contenenti il riferimento al “Target Market positivo”, è detto espressamente che le raccomandazioni erano adeguate rispetto alla “situazione del portafoglio di riferimento e al profilo di rischio del Ricorrente”, il Collegio ha ritenuto che ciò rappresenti, nel caso specifico, motivazione sufficiente dello scostamento rispetto al “Target Market Positivo”.