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È esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione di obblighi informativi e il danno lamentato laddove dalla documentazione in atti emergano elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento sia stata frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore e che quest’ultimo l’avrebbe compiuta anche se gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo. Nel caso di specie, la complessiva e tutt’altro che irrilevante operatività del ricorrente dimostra significativa dimestichezza e consapevolezza delle caratteristiche degli investimenti effettuati, come anche dei rischi correlati. Assume particolare rilievo la circostanza che il ricorrente abbia compiuto numerosi acquisti, alternati a vendite, mostrando un vivace attivismo sul titolo, quando non potevano non essergli chiare le caratteristiche delle operazioni di investimento che andava a compiere, avendo, in precedenza, tratto anche profitto da alcune di queste. A conclusioni siffatte l’Arbitro è pervenuto nei casi in cui le evidenze prodotte consentivano di tracciare un profilo dell’investitore caratterizzato da un’operatività piuttosto frequente, in epoca precedente, nei medesimi prodotti oggetto del ricorso o in strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, che non aveva, tuttavia, dato luogo a contestazioni di sorta, neppure sotto il profilo della mancata conoscenza delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario (si veda, in tal senso, Decisione ACF n. 6634 del 22 giugno 2023).

L’Arbitro si orienta nel senso di escludere la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la violazione di obblighi informativi e di correttezza comportamentale ed il danno lamentato, laddove dalla documentazione in atti emergono elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento sia stata il frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore, che quest’ultimo avrebbe comunque compiuto. L’Arbitro è pervenuto a tale conclusione nei casi in cui le evidenze prodotte consentivano di tracciare un profilo d’investitore caratterizzato da un buon livello di esperienza e competenza finanziaria e davano conto di un’operatività apprezzabilmente frequente, in epoca precedente e in alcuni casi anche successiva alle operazioni oggetto di contestazione, nei medesimi prodotti ovvero in strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, che non aveva, tuttavia, dato luogo a contestazioni di sorta, neppure sotto il profilo della mancata conoscenza delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario.

Decisione n. 7151
(ID Ricorso: 9974)
Data: 26 Gennaio 2024
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: elevata esperienza e competenza finanziaria del clientefattori interruttivinesso causale tra violazione e dannooperatività precedente sullo stesso titolo