La domanda restitutoria non può essere accolta quando risulta versata in atti la proposta contrattuale per la prestazione dei servizi di investimento, sottoscritta dal ricorrente, in cui egli aveva dichiarato – tra l’altro – di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprendente le condizioni generali e i documenti informativi sull’intermediario e sui servizi prestati, sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari, sulla classificazione della clientela, sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini, sui conflitti di interessi, sugli incentivi e sulle procedure in materia di valutazione di adeguatezza e appropriatezza. Ne deriva che tutte le operazioni contestate, in quanto effettuate in data successiva a quella della proposta contrattuale in atti, risultano realizzate sulla base di un valido contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento che – in base ad un consolidato orientamento dell’Arbitro – deve ritenersi regolarmente concluso in forma scritta nel caso di produzione del documento di accettazione della proposta contrattuale sottoscritta dal cliente recante la dichiarazione di quest’ultimo di aver ricevuto le condizioni generali che regolano il rapporto (ex multis, decisione n. 6713 del 4 agosto 2023) nonché nel caso in cui tutte le informazioni pertinenti, ancorché non contenute in un unico modulo contrattuale, siano riportate in modulistica accessoria debitamente richiamata in atti e sottoscritta dal cliente (ex multis, decisione n. 6755 del 30 agosto 2023).

Decisione n. 6983
(ID Ricorso: 9369)
Data: 14 Novembre 2023
Voce principale: domanda di nullità
Voci secondarie: allegazione della proposta contrattualedichiarazione della ricezione del contrattoforma scritta del contratto quadroinfondatezza della domanda