Nei casi in cui i servizi di esecuzione di ordini o di negoziazione vengono prestati mettendo a disposizione dei clienti piattaforme di trading online, gli intermediari sono tenuti a dotarsi di presidi organizzativi e di piattaforme efficienti e funzionanti. In particolare, devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati e tali da garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dai clienti e la funzionalità e continuità del servizio prestato, nonché di adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche temporanee) del sistema automatizzato, prevedendo strumenti alternativi, efficaci e strutturati, che consentano alla clientela di comunque proseguire l’operatività (ex multis, decisioni n. 1557, 3161, 4107 e 5399). Tale orientamento, sebbene invalso con specifico riguardo a fattispecie in cui il disservizio aveva interessato la piattaforma di trading online, si presta naturalmente a essere applicato anche all’ipotesi di malfunzionamento del servizio di phone banking. Nel caso di specie, l’intermediario non può addure che, alla luce di specifiche disposizioni contrattuali, sarebbe stato esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da malfunzionamenti tecnici temporanei, dovuti a causa di forza maggiore, che abbiano impedito l’esecuzione di ordini impartiti dai clienti, in quanto l’art. 21, comma 1, lett. d), del TUF, impone di “disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Tale dovere risulta dettagliato con la Comunicazione Consob n. DI/30396 del 2000 e, ulteriormente, nel Regolamento congiunto Consob e Banca d’Italia del 29 ottobre 2007. In tale contesto normativo, le clausole contrattuali evocate dall’Intermediario in chiave difensiva non possono fungere, di per sé, da valido strumento di esonero da ogni forma di responsabilità per l’accaduto, giacché esse verrebbero a sottrarre in via generalizzata gli intermediari alla responsabilità per l’inadempimento di un loro preciso dovere a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato, che si connoterebbe, pertanto, in termini di negligenza grave.