La previsione contrattuale con cui il cliente solleva l’intermediario per eventuali conseguenze dannose derivanti da inconvenienti nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini a causa dell’imperfetto funzionamento dei mercati, di impianti telefonici ed elettronici, ovvero comunque dovuti a fatti non prevedibili o situazioni non addebitabili all’intermediario stesso, non può mandare esente da responsabilità l’intermediario, risolvendosi essa in una clausola generale che ha valenza di esimente generale e indeterminata a favore dell’intermediario per qualsivoglia malfunzionamento e/o inconveniente tecnico. L’Arbitro ha, più volte, avuto modo di rammentare che la Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile 2000 è, tuttora, dotata di idonea valenza applicativa laddove evidenzia che “il dotarsi di presidi organizzativi e piattaforme on line efficienti e funzionanti è incombenza che gli intermediari devono poter garantire per l’adeguato assolvimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi d’investimento”.