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Con riferimento a casi di prestazione di servizi di investimento tramite piattaforma di home banking, l’Arbitro ha, in più occasioni, ritenuto fonte di responsabilità la condotta dell’intermediario che aveva indicato di aver reso le informazioni necessarie per permettere al ricorrente una scelta consapevole di investimento, mettendo semplicemente a sua disposizione, all’interno del sito di home banking, la scheda prodotto relativa allo strumento finanziario oggetto di investimento. In proposito, è stato più volte sottolineato che – allorquando il servizio d’investimento viene prestato in modalità telematica – per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informazione previsti dalla normativa di settore l’intermediario non può limitarsi a segnalare alla clientela la generica esistenza, all’interno della propria piattaforma, di un “link cliccabile” attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni sul prodotto, in quanto ciò finisce per rimettere l’acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente. L’intermediario deve, piuttosto, assolvere tali obblighi informativi con modalità che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato “in presenza”, ovverosia con modalità che possano ritenersi equiparabili, sotto il profilo sostanziale, quantomeno alla consegna materiale al cliente del documento informativo (Decisioni ACF n. 4358, 4386 e 4438). Più in dettaglio, è stato chiarito che – ferma restando la possibilità per gli intermediari di strutturare altre procedure purché possano essere considerate equipollenti – sono da considerarsi modalità equivalenti alla consegna materiale della documentazione informativa, e tali dunque da far ritenere pienamente comprovato l’adeguato assolvimento da parte dell’intermediario dei relativi obblighi, ad esempio, i sistemi di trading online in cui: a) la visualizzazione della scheda prodotto rappresenta un passaggio obbligato per poter disporre l’investimento, richiedendosi la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto (decisione n. 3990); b) tutte le informazioni di dettaglio rilevanti sono inserite direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l’ordine di acquisto (Decisioni n. 3735, 4074, 4271, 4358, 4486 e 4716); c) è previsto un link che permette di scaricare il documento ma, in questo caso, con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda, cioè, possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d’atto di aver preso visione della documentazione informativa (Decisioni ACF n. 4327, 4358 e 4412).

Decisione n. 6869
(ID Ricorso: 9293)
Data: 3 Ottobre 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: modalità equivalenti alla consegna materialeservizi di investimento on line