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Nel caso di operatività on line il cliente, prima di procedere all’autorizzazione della disposizione, deve necessariamente prendere visione della scheda prodotto. L’Intermediario non fornisce idonea prova della visualizzazione, se si limita ad esibire le videate che rappresentano i passaggi, all’epoca previsti, per la negoziazione on line, dalle quali si evince che, prima di confermare l’operazione tramite un codice dispositivo, al cliente veniva sottoposta una schermata con alcuni flag da apporre in relazione alla presa visione della scheda prodotto e della valutazione di adeguatezza. Nel caso di specie, la tracciatura informatica dell’operazione non contiene un passaggio riconducibile ad una “spunta” di conferma di visualizzazione delle informazioni sullo strumento, per cui non comprova l’effettiva presa visione della predetta scheda da parte del cliente e, soprattutto, del carattere “bloccante” della funzione legata alla dichiarazione di presa visione della scheda.

Decisione n. 6842
(ID Ricorso: 9944)
Data: 25 Settembre 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: modalità “bloccante”obblighi informativionere della prova in capo all’intermediariooperatività on linevisualizzazione della scheda prodotto