L’art. 1838 c.c. prevede che l’intermediario che detiene in deposito titoli in amministrazione, oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi e i dividendi, nonché curare le riscossioni per conto del depositante, deve provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Sul tema, l’Arbitro si è, in più occasioni, pronunciato, precisando che l’intermediario ha il dovere di informare il depositante delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell’emittente i titoli oggetto di deposito e che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi, come ad esempio offerte sui titoli, anche ove non assistite da prospetto, ovvero operazioni di riacquisto di titoli da parte dell’emittente. In tali casi, l’intermediario è, dunque, tenuto a comunicare tutte le informazioni utili affinché il depositante possa assumere in piena autonomia e consapevolezza le proprie scelte di investimento. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che l’intermediario, con la comunicazione a mezzo mail, informava il ricorrente del lancio dell’OPA e del relativo prezzo, specificando il limite massimo di azioni oggetto dell’offerta, con la conseguenza che questa, in caso di adesioni elevate, avrebbe potuto essere soggetta a riparto e, quindi, il quantitativo presentato in adesione avrebbe potuto essere accettato dalla società solo parzialmente. Non era, invece, specificato che l’offerta era soggetta alla duplice condizione del raggiungimento sul mercato del prezzo di offerta e dell’ottenimento di un finanziamento per coprire i costi dell’offerta. In casi analoghi, l’Arbitro ha già avuto modo di affermare che l’intermediario è sì obbligato a informare il cliente  della possibilità di aderire ad un’offerta pubblica di scambio relativa a titoli in custodia e dei termini per aderirvi, ma un tale obbligo non si estende fino a dover anche esplicitare le disposizioni e le modalità concrete di adesione all’offerta, rimanendo a carico del depositante l’onere di informarsi sulle modalità operative necessarie per l’esercizio dei propri diritti (cfr. decisione n. 5412 del 16 maggio 2022).

Decisione n. 6831
(ID Ricorso: 9343)
Data: 22 Settembre 2023
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: art. 1838 c.c.modalità operativaobblighi informativiofferta pubblica di acquistoonere del cliente di informarsivicende finanziarie dell’emittente