L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che l’art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, rispetto alla previgente disciplina, richiede che la raccomandazione sia formulata previo accertamento della conoscenza da parte del cliente del “tipo specifico di strumento” oggetto della raccomandazione stessa. Nel caso di specie, nel questionario di profilatura prodotto in atti dall’intermediario sono del tutto assenti domande volte a verificare la conoscenza da parte del ricorrente di fondi comuni d’investimento. L’Arbitro ha, inoltre, sottolineato che la consulenza non è conforme alla disciplina quando l’intermediari non rispetta l’art. 54, paragrafo 12, del Regolamento delegato 565/2017/UE (al quale rinvia l’art. 41, comma 3, del Regolamento Intermediari cit.), ai sensi del quale “le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite”. Nelle “Proposte d’investimento” in atti “la spiegazione” al cliente di come le operazioni raccomandate siano state ritenute coerenti con i parametri sopra richiamati risulta generica e standardizzata, dunque, volta ad adempiere in modo solo formalistico a detto obbligo. Nello specifico, con riguardo alla “propensione al rischio” e alla “capacità di sostenere perdite “, le “Proposte d’investimento” recano tutte la medesima indicazione secondo cui “Il livello di rischio R del Portafoglio è ADEGUATO perché coerente con il limite massimo previsto dalla Propensione al Rischio e con la disponibilità a sopportare perdite patrimoniali dovute all’andamento negativo del mercato oppure perché inferiore al livello di rischio del Portafoglio iniziale”. Una simile indicazione non può dirsi idonea a fornire al cliente la chiara spiegazione delle ragioni per cui l’investimento sia da ritenersi coerente con le caratteristiche personali e con gli obiettivi d’investimento perseguiti, tanto più che riporta motivazioni tra loro alternative, come confermato dall’utilizzo del termine “oppure”.

Decisione n. 6751
(ID Ricorso: 9478)
Data: 29 Agosto 2023
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018assenza di specifiche motivazionireport di consulenzavalutazione di adeguatezza