In caso di mancata esecuzione delle disposizioni di vendita, l’intermediario deve improntare a trasparenza il proprio operato, comunicando in maniera chiara e univoca – soprattutto a fronte delle richieste di spiegazioni avanzate dal cliente – per quali ragioni le disposizioni non sono andate a buon fine. Nel caso di specie, non si può ritenere verosimile la motivazione secondo cui le disposizioni di vendita non avrebbero avuto l’esito sperato perché il valore delle azioni era troppo basso, considerato che, nel periodo di riferimento, i titoli scambiavano a un valore che, seppur modesto, era comunque maggiore di quello registrato in altri momenti congiunturali. Né, parimenti, può condividersi la tesi per cui gli ordini sarebbero rimasti ineseguiti per assenza di controparti in acquisto, posto che i titoli, all’epoca, erano regolarmente negoziati e che, una volta pervenuti nella disponibilità dell’intermediario ricevente, essi sono stati venduti senza che emergessero particolari criticità. Vero è che l’intermediario non è tenuto a garantire il perfezionamento degli ordini di vendita impartiti dai propri clienti, ma è tenuto al rispetto del c.d. obbligo di best execution, nell’ambito del quale rientra l’obbligo ex art. 65, par. 5), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE di predisporre una strategia (già prima di quella di esecuzione) di trasmissione degli ordini che deve identificare, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione di questi ultimi. Al fine di rispettare l’obbligo di best execution, l’intermediario che non esegua in proprio gli ordini deve, pertanto, valutare anche la strategia di esecuzione elaborata dai soggetti negoziatori e, più in generale, dei soggetti di cui si avvale. In termini ancora più chiari, l’intermediario è tenuto a verificare che le policy di esecuzione adottate dai soggetti di cui si avvale per la negoziazione consentano di ottenere le migliori condizioni di negoziazione. Inoltre, l’art. 65, par. 6), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE, prevede che gli intermediari debbono fornire ai clienti informazioni sulle policy e sulle “entità scelte” per l’esecuzione degli ordini, nonché, quando selezionano altri negoziatori per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, riepilogano e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, i primi cinque negoziatori per volume di contrattazioni ai quali hanno trasmesso gli ordini dei clienti nell’anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.