Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, la possibilità per il cliente di acquisire la scheda prodotto nell’ambito del servizio di trading on line non risulta in sé sufficiente a dimostrare il diligente adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, in quanto la prestazione del servizio di investimento in modalità on line non può tradursi in un affievolimento degli obblighi informativi normativamente previsti, ai quali, pertanto, l’intermediario deve assolvere con modalità che possano essere considerate funzionalmente equivalenti a quelle che utilizzerebbe in caso di prestazione del servizio in presenza, ossia almeno alla consegna materiale del documento informativo al cliente (tra le altre, in questo senso, v. decisione 18 ottobre 2021, n. 4358). Nel caso di specie, non può essere oggetto di considerazione, in senso esimente, l’affermazione dell’intermediario che il proprio sistema era articolato in passaggi “bloccanti” che impedivano l’operatività in caso di mancata presa visione della scheda prodotto degli strumenti, giacché non ha fornito alcuna idonea prova, non solo dell’effettività del sistema descritto, ma anche del contenuto delle informazioni messe concretamente a disposizione.

Decisione n. 6599
(ID Ricorso: 8809)
Data: 8 Giugno 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: modalità equivalente alla consegna materialeoperatività on linepassaggi “bloccanti”prova dell’effettività del sistema e del contenuto delle informazioni