Il Collegio ha ribadito che, per ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del TUF, non è necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente, con valutazione da effettuare caso per caso sulla base della documentazione in atti, che le stesse siano riportate nella modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente. Nel caso di specie, è stata esibita copia del “Modulo di richiesta per la prestazione dei servizi di investimento e della custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti”, sottoscritto dal ricorrente, nel quale il medesimo ha dichiarato, tra l’altro, di aver ricevuto ed accettato il documento contenente le condizioni generali del contratto e il “Foglio Informativo Analitico” sui servizi di investimento, nonché di aver ricevuto e preso visione del documento “Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari”. L’intermediario ha, inoltre, versato in atti copia del menzionato documento “Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” nonché il “Foglio Informativo Analitico”. Attesa l’esaustività della documentazione versata in atti, l’eccezione di nullità delle operazioni di investimento per mancanza del contratto quadro non è fondata: ciò in quanto la previsione contenuta nell’art. 23 del TUF in ordine alla forma scritta del contratto va considerata sotto il punto di vista “funzionale” e non “strutturale”, anche come veicolo di trasparenza operante non solo in favore dell’investitore, ma anche a fini del corretto funzionamento del mercato del credito. Nella fattispecie concreta risulta adeguatamente provato che al ricorrente siano state fornite le indicazioni contrattuali necessarie, a sua “protezione”, per metterlo in condizioni di conoscere (e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto) il rispetto delle modalità di esecuzione degli investimenti.