Quando l’intermediario presta il servizio di esecuzione degli ordini di vendita, è responsabile di comportamenti non in linea con il quadro normativo di riferimento, se si avvale dell’apporto di ausiliari, alla luce della regola generale dettata dall’art. 1228 c.c. (ai sensi della quale colui che si avvale nell’adempimento dell’obbligazione dell’opera di terzi risponde anche dei fatti colposi di costoro). Nella vicenda in esame, pur tenendosi conto di quanto rappresentato dall’intermediario, laddove segnala che gli ausiliari di cui si è avvalso non avrebbero posto in essere alcun comportamento violativo – sull’assunto che costituisca un atto esente da profili di censura la condotta del broker che si conformi, con la propria policy, alle restrizioni operative introdotte dall’Autorità di settore per la trattazione dei titoli OTC – cionondimeno, dalle evidenze in atti si evince come l’impossibilità di vendere le azioni non fosse assoluta, bensì soltanto relativa, dovendosi ricollegare alla decisione (non necessitata ma del tutto discrezionale) del broker di recepire in via anticipata le novità regolamentari evocate. In altri termini, gli ordini non sono rimasti ineseguiti per assenza di controparti in acquisto o, comunque, perché le condizioni di mercato non lo consentivano (circostanza questa, peraltro smentita dal fatto che i titoli in esame non solo, all’epoca, erano negoziati, ma stavano registrando forti rialzi e che, una volta ricevuti i titoli, il nuovo intermediario li ha potuti cedere senza riscontrare alcun impedimento), ma a causa della policy del broker di cui l’Intermediario si serviva, seppure tramite interposizione di soggetto terzo. Trattandosi, allora, di una condotta non imposta dal factum principis,ma frutto di una libera scelta dell’ausiliario, è da ritenere che non sussistano le condizioni per ravvisare una valida esimente in favore dell’intermediario.
Costituisce consolidato orientamento del Collegio quello secondo cui, nell’ambito del servizio di esecuzione di ordini, pur non essendo l’intermediario tenuto a garantire il perfezionamento degli ordini di vendita impartiti dai propri clienti, incombe su di lui l’obbligo di elaborare procedure che, nell’ottica di assicurare una corretta esecuzione degli ordini, identifichino la strategia di esecuzione degli ordini stessi per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. obbligo di best execution). Nei casi come quello di specie, al fine di rispettare l’obbligo di best execution, l’intermediario che presti il servizio di ricezione e trasmissione ordini, senza eseguirli in proprio, è chiamato, in virtù dell’art. 65, par. 5), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE (attuativo della MiFID II), a valutare anche la strategia di esecuzione elaborata dai soggetti negoziatori e, più in generale, dei soggetti di cui si avvale.