In tema di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, è orientamento consolidato dell’Arbitro, quello di ritenere che, in vigenza della precedente disciplina della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (prima del recepimento della Direttiva 2016/97/UE, c.d. IDD, avvenuto nel 2018), non potevano farsi rientrare nell’ambito di propria competenza le fasi successive alla sottoscrizione delle polizze. Infatti, l’articolo 25-bis TUF (poi divenuto 25-ter), nella formulazione precedente a quella attualmente in vigore, estendendo l’applicazione delle norme del TUF alla sola sottoscrizione e al collocamento dei prodotti assicurativi finanziari, escludeva implicitamente le fasi successive all’acquisto, facendole rientrare nell’ambito di competenza dell’IVASS, in quanto disciplinate dalla normativa sull’intermediazione assicurativa e, in particolare, dai regolamenti IVASS (cfr., ex multis, Decisioni ACF n. 639 del 17 luglio 2018, n. 1702 del 2 luglio 2019, n. 2395 del 30 marzo 2020). Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamenta che l’Intermediario avrebbe raccolto indebitamente la disposizione di variazione del beneficiario di una polizza assicurativo-finanziaria da parte del contraente la polizza: risulta evidente che manca la prestazione di un servizio di investimento, necessaria affinché una controversia si possa incardinare presso l’ACF. A ciò si aggiunge che il ricorrente fa valere un vizio del consenso del contraente assicurato relativamente alla disposizione di parziale modifica del beneficiario che, di certo, non può essere scrutinata dall’Arbitro, non integrando, appunto, un servizio o una attività di investimento.

Decisione n. 6546
(ID Ricorso: 8778)
Data: 22 Maggio 2023
Voce principale: distribuzione di prodotti assicurativi
Voci secondarie: direttiva 2016/97/UE (c.d. IDD)fasi successive alla sottoscrizioneincompetenza dell’ACFregime precedente