Sussiste la competenza dell’Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto il tardivo trasferimento di strumenti finanziari da un dossier titoli all’altro, in quanto il contratto di deposito titoli ha natura ambivalente: pur rientrando tra i contratti bancari e presentando una conseguente causa tipica, può, tuttavia, rivestire funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d’investimento a favore della clientela, configurando prestazione del servizio accessorio previsto dall’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), ossia la “custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi”. Non vi è, pertanto, dubbio che il ritardo nella trasmissione di titoli da un dossier all’altro possa inficiare l’operatività sugli strumenti finanziari depositati e, quindi, implicare l’impossibilità temporanea di negoziare quei titoli e tanto è sufficiente a far ritenere che la materia del contendere rientri nell’ambito di competenza dell’Arbitro ex art. 4, comma 1, del Regolamento ACF.

Decisione n. 6447
(ID Ricorso: 8792)
Data: 28 Marzo 2023
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: competenza dell’ACFcontratto di depositonatura ambivalenteservizi di investimentotardivo trasferimento di strumenti finanziari da un dossier titoli all’altro