Nel caso di clientela che pone in essere, con una certa frequenza e ripetitività, investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da un apprezzabile profilo di rischio, la diligenza professionale dell’intermediario deve esprimersi in modo rafforzato e più efficace, tramite un supporto informativo e un modus operandi sempre coerenti con il profilo effettivo del cliente e con le caratteristiche dello strumento finanziario. Ciò comporta l’acquisizione di informazioni di dettaglio più pregnanti, in particolare a beneficio di quella clientela per la quale può riscontrarsi un  disallineamento tra “l’apprendimento esperienziale”, sviluppato attraverso l’operatività posta in essere, e il grado verosimile di financial literacy e di conoscenza in virtù del background personale, a titolo esemplificativo, verificando la comprensione del meccanismo finanziario e/o giuridico che rende un determinato strumento finanziario particolarmente rischioso, ovvero caratterizzato da peculiari specificità. Da un tale modus procedendi non possono che derivare benefici comuni: la riduzione per l’intermediario del rischio di porre in essere comportamenti non conformi nella sostanza con il quadro normativo di riferimento, una motivata consapevolezza da parte del cliente circa le caratteristiche effettive degli strumenti finanziari d’interesse e delle relative implicazioni in termini di rischio sotteso.

Decisione n. 6282
(ID Ricorso: 8320)
Data: 30 Gennaio 2023
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: informativa rafforzataobblighi informativioperatività reiterata su prodotti rischiosi