E’ esclusa la responsabilità dell’intermediario per non aver dato corretta esecuzione alle operazioni di chiusura di ufficio di posizioni in marginazione quando emerge che il ricorrente, pur avendo appreso che la posizione in derivati detenuta presentava un deficit dei margini richiesti, non ha tempestivamente comunicato all’intermediario l’intenzione di effettuare qualsivoglia versamento a copertura dei margini richiesti ed ha, anzi, al contrario, continuato ad operare, eseguendo una serie di acquisti su opzioni Call e Put, che hanno aggravato la situazione. Né il ricorrente può addurre che l’intermediario non gli avrebbe assegnato un termine congruo per provvedere al versamento: al riguardo, è dirimente il rilievo che la clausola prevista dal contratto per la negoziazione in derivati richiede che il versamento debba essere effettuato il prima possibile e che il conto del cliente deve sempre presentare disponibilità sufficienti per consentire all’intermediario di procedere al ripristino dei margini secondo le disposizioni degli organismi di compensazione e liquidazione di volta in volta competenti. A ciò si aggiunge che, in caso di chiusura coattiva delle posizioni per mancata copertura dei margini, non trova applicazione l’obbligo di best execution, in quanto l’operatività dell’intermediario è oggetto, in tali casi, di una iniziativa necessitata, attuata in un contesto eccezionale nell’interesse primario all’integrità dei mercati, che impedisce di valutarla secondo il metro della diligenza professionale esigibile nell’ambito delle ordinarie situazioni di mercato.

Decisione n. 6221
(ID Ricorso: 7546)
Data: 27 Dicembre 2022
Voce principale: servizio di esecuzione degli ordini
Voci secondarie: chiusura coattiva della posizioneiniziativa necessitata dell’intermediariomancata copertura del marginenon applicabilità della best executionposizione in marginazionespecifica previsione contrattuale