È fondata la doglianza del ricorrente riguardo al non corretto svolgimento della valutazione di appropriatezza, quando l’intermediario si è limitato a rivendicare la correttezza del relativo giudizio perché reso sulla base di un algoritmo che tiene conto, non solo delle informazioni su esperienza e conoscenza del cliente, ma anche di altre informazioni quali, ad esempio, la dimensione dell’ordine ed il titolo selezionato. L’utilizzo di tecniche automatiche per la formulazione del giudizio di appropriatezza non è di per sé dimostrativo della sua esattezza: l’intermediario che voglia dimostrare che la valutazione di appropriatezza svolta con una metodologia algoritmica è corretta ha, quantomeno, l’onere di rendere trasparente quali siano le concrete basi su cui l’algoritmo utilizzato opera e, poi, di dimostrare che quest’ultimo presenti un elevato grado di affidabilità, essendo stato strutturato in maniera tale da contenere nella misura maggior possibile anche il rischio dei c.d. «AI bias» nell’attività di elaborazione del giudizio richiesto.

Decisione n. 6196
(ID Ricorso: 7669)
Data: 20 Dicembre 2022
Voce principale: appropriatezza
Voci secondarie: grado di affidabilitàonere probatorio dell’intermediariotrasparenzautilizzo di un algoritmo