Non sussiste la nullità del contratto quadro per l’assenza di forma scritta e per l’assenza della sottoscrizione dell’Intermediario quando risultano agli atti l’accordo negoziale, sottoscritto da entrambi i ricorrenti con l’intermediario in occasione dell’apertura del rapporto cointestato, nonché il modulo di adesione contenente, tra l’altro, la dichiarazione dei ricorrenti di aver ricevuto le relative “Condizioni Generali”. Come sottolineato più volte dall’Arbitro, affinché sia soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 23 del TUF, non è necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che le stesse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente. Inoltre, è orientamento consolidato dell’Arbitro, conformemente a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16 gennaio 2018, n. 898, che, nei contratti quadro relativi alla prestazione di servizi di investimento, il requisito della forma scritta di cui all’art. 23 del TUF deve considerarsi rispettato con la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un esemplare al cliente, senza che sia necessaria la sottoscrizione da parte dell’intermediario (contratto c.d. “monofirma”), poiché la predetta nullità è ascrivibile alla categoria delle nullità c.d. di protezione previste a tutela del contraente in quanto beneficiario di una tutela rafforzata che, quindi, viene meno soltanto nell’ipotesi in cui sia mancante specificamente la firma di quest’ultimo.

Decisione n. 6147
(ID Ricorso: 8555)
Data: 16 Marzo 2023
Voce principale: contratto quadro
Voci secondarie: contratto monofirmaesclusione della nullitàforma scritta ex art. 23 TUFpluralità di moduli contrattualitutela del contraente debole