Il principio di autoresponsabilità comporta che, con la sottoscrizione del questionario, il cliente assume la paternità delle dichiarazioni rese, a cui deve considerarsi vincolato. È escluso il carattere opportunistico della profilatura, quando non emergono dagli atti elementi di carattere oggettivo che permettano di considerare le risposte rese, e il conseguente profilo attribuito, come manifestamente inattendibili, non essendo le stesse informazioni demografiche di per sé sufficienti per considerare inattendibili le risposte rese in relazione agli obiettivi di investimento o la tolleranza al rischio.
È escluso l’inadempimento degli obblighi informativi quando lo stesso ricorrente ammette di aver ricevuto il KID, ossia il documento recante le informazioni chiave sulle caratteristiche dell’investimento. Nel sistema delineato dal legislatore eurounitario il KID rappresenta lo strumento che serve a colmare le asimmetrie informative di cui l’investitore è vittima, in modo da consentirgli di assumere una consapevole scelta di investimento. Sotto questo aspetto non può, dunque, seguirsi la tesi del ricorrente, secondo cui la connotazione pur sempre tecnica del KID lo renderebbe strumento intrinsecamente inidoneo ad assolvere gli obblighi informativi. Accogliendola si finirebbe, infatti, per mettere in discussione la stessa scelta normativa, che appunto identifica in tale documento il mezzo necessario e sufficiente per mettere l’investitore in condizione di agire in maniera consapevole.