Sussiste la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nella trasmissione dell’ordine di rimborso alla SGR quando emerge che è stato violato il regolamento del fondo, là dove prevede, in coerenza con quanto prescritto nel Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 in tema di gestione collettiva del risparmio, che il rimborso deve avvenire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Per andare in contrario avviso non si può far leva né sulla circostanza della tardiva ricezione della documentazione presso la sede, né sul fatto che l’evasione dell’ordine, riguardando almeno in parte investimenti ricevuti in via ereditaria, richiedesse anche il coinvolgimento dell’Ufficio Successioni dell’intermediario. Infatti, la consegna della documentazione al Family Baker basta per integrare, in ragione della sua posizione di ausiliario, l’acquisizione della stessa da parte dell’intermediario, ed eventuali ritardi di trasmissione dal primo al secondo costituiscono al più una disfunzione interna all’organizzazione dell’intermediario di cui deve rispondere nei confronti del cliente. Inoltre, la scelta organizzativa interna dell’intermediario di coinvolgere una articolazione specifica della sua struttura, per evadere le eventuali richieste di disinvestimento che coinvolgano strumenti caduti in successione, non vale a giustificare la disapplicazione di regole, quale quelle sui tempi di invio degli ordini di disinvestimento, che l’intermediario è obbligato a rispettare nei confronti del cliente.

Decisione n. 5776
(ID Ricorso: 7184)
Data: 23 Agosto 2022
Voce principale: servizio di esecuzione degli ordini
Voci secondarie: irrilevanza delle disfunzioni interne e delle scelte organizzative dell’intermediariotardiva trasmissione dell’ordine di rimborso alla SGR