Nel caso di prestazione del servizio di consulenza, l’intermediario ha il dovere di accertare che gli strumenti proposti al cliente siano adeguati e appropriati al suo profilo di investitore. Nel caso di specie, si ritiene che tale dovere sia stato correttamente adempiuto in quanto, dalla documentazione in atti, risulta, in primo luogo, che il questionario MIFID è stato sottoscritto dal ricorrente e contiene elementi sufficienti per l’estrazione della profilatura, che descrive un profilo di investitore con conoscenze di livello elevato, tale – dunque – da poter comprendere la natura e le rischiosità delle operazioni eseguite e con obiettivi di investimento determinanti una significativa propensione al rischio. In tale contesto, si può condividere l’affermazione dell’intermediario sull’esito positivo della valutazione di appropriatezza – sia in considerazione dell’esperienza e conoscenza dichiarata, sia dei pregressi investimenti – nonché della valutazione di adeguatezza, quest’ultima confortata dall’esibizione di tre “simule di adeguatezza”, con esito positivo, che possono essere assimilati a valutazioni di portafoglio del ricorrente. Le risultanze dei questionari inducono ragionevolmente a ritenere che, anche ove condotta rispetto al singolo prodotto, la valutazione avrebbe dato esito positivo.

Decisione n. 5774
(ID Ricorso: 6815)
Data: 23 Agosto 2022
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: onere probatorio dell’intermediarioprofilatura del clientevalutazione di appropriatezza e di adeguatezza