Nel caso in cui l’intermediario proponga un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, per assolvere correttamente gli obblighi informativi deve, ai sensi agli articoli 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653 del 2017, o (i) consegnare al cliente tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti, oppure (ii) consegnare un unico KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva e, soprattutto, a una serie di allegati tecnici contenenti le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti. Inoltre, se la sottoscrizione della polizza avviene previo riscatto di una precedente polizza, l’intermediario deve consentire al cliente di assumere una scelta di investimento consapevole: non può ritenersi idonea, a tal fine, una scheda che non esplicita il tasso di rendimento applicato alla prima polizza, una volta scaduti i dieci anni dal versamento iniziale, limitandosi a rimandare alle condizioni contrattuali, che non sono, però, ad essa allegate, sicché in assenza di tale indicazione è, di fatto, preclusa al cliente la possibilità di instaurare il confronto immediato tra le due polizze e valutare se il nuovo prodotto fosse di maggiore o minore convenienza. Ciò, soprattutto, quando l’operazione prospettata comporta il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investe, invece, la metà del premio in fondi anche a contenuto azionario.

Decisione n. 5771
(ID Ricorso: 7484)
Data: 22 Agosto 2022
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: obblighi informativi dell’intermediarioprodotti di investimento assicurativo multi-opzioneriscatto di una precedente polizza