Nel caso in cui la modifica della data target abbia assunto rilevanza sostanziale – in quanto ha comportato che al ricorrente sia stata imposta la prosecuzione in un investimento caratterizzato da un profilo dinamico e che, invece, avrebbe dovuto assumere una connotazione esclusivamente conservativa – incombe sull’intermediario l’obbligo di rendere al ricorrente un’informativa precisa e puntuale, si dà consentirgli di assumere una scelta consapevole sul “se” proseguire nell’investimento ovvero liquidarlo. Tale informativa non può ritenersi assolta tramite la messa a disposizione del documento informativo nell’area riservata del sito, non essendo stata in concreto fornita dall’intermediario alcuna prova del fatto che il documento versato in atti sia stato effettivamente pubblicato nell’area riservata e che il cliente vi abbia potuto avere accesso.

Decisione n. 5770
(ID Ricorso: 7432)
Data: 22 Agosto 2022
Voce principale: servizio di gestione di portafogli
Voci secondarie: obblighi informativi dell’intermediarioprova dell’adempimento “in concreto”variazione della data target